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Autovelox: nel verbale va indicato se la postazione è fissa o temporanea

Cassazione civile sez. VI-2, ordinanza 14.03.2014 n° 5997
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Con una significativa pronuncia resa in tema di autovelox, la Corte di Cassazione ha

affrontato una fattispecie in cui gli agenti verbalizzanti – nel caso di

specie, appartenenti al Corpo della Polizia di Stato – non avevano dato conto

nel verbale elevato a carico del conducente del veicolo sanzionato per eccesso

di velocità se la postazione dell'autovelox fosse fissa oppure temporanea.

Il privato aveva per tale ragione impugnato la contestazione, sostenendo la violazione

dell'art. 2 del DM Trasporti 15 agosto 2007, che così prevede “i

segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere

installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il

rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento,

in relazione alla velocità locale predominante”.

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Disposizione regolamentare, quella appena citata, direttamente correlata alla previsione di

cui al comma 6 bis dell'art. 142 c.d.s., il quale, dopo aver chiarito che

“le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della

velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo

all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,

conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del

c.d.s.", prevede che l'individuazione delle modalità di impiego dovesse

avvenire con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.

Il giudice di primo grado aveva quindi accolto l'impugnazione della sanzione

amministrativa mentre il giudice di secondo grado aveva invece ritenuto che il

verbale, nonostante l'omissione compiuta in ordine all'indicazione della natura

(se permanente o temporanea) dell'autovelox, fosse comunque valido.

Sul tema è quindi infine intervenuta la Cassazione, la quale ha confermato l'impostazione

del giudice di primo grado.

In particolare, la Corte ha innanzitutto evidenziato come per costante

giurisprudenza, ai sensi dell'art. 4 della L.
n. 168/2002
l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a

dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione

dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in

difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione. E tale

disposizione normativa, prosegue la pronuncia, è stata interpretata come una

norma cogente e dotata di una propria precettività: per cui dalla violazione di

tale disposizione discende l'illegittimità della sanzione eventualmente

elevata.

In coerenza con tale premessa di fondo, la Corte ha dunque affermato che la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza dell'autovelox è un obbligo specifico ed

inderogabile degli organi di polizia stradale, la cui violazione comporta la

nullità della sanzione. Infatti, diversamente ragionando, la norma in questione

risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, cosa questa che sembra

invece esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa.

Alla luce di tale inquadramento, la Corte ha quindi concluso il proprio ragionamento

evidenziando come nel verbale di accertamento deve essere indicato anche il

carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il

rilevamento elettronico della velocità.

Su tali presupposti la Corte ha dunque cassato la pronuncia di secondo grado.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE-2

Ordinanza 7 febbraio – 14 marzo 2014, n. 5997

(Presidente Piccialli – Relatore Carrato)

Fatto e diritto

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 4 novembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.: “Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 204 bis c.d.s. 1992, il sig. R.L.G. formulava opposizione, dinanzi al Giudice di

pace di Pordenone, avverso un verbale di accertamento elevatogli in data 30

marzo 2010 dalla Polstrada di Frosinone, con cui gli era stata contestata la

violazione prevista dall'art. 142, comma 9, dello stesso c.d.s., sostenendo

l'illegittimità dell'atto impugnato per assunta violazione delle disposizioni

dettate dall'art. 2 del D.M. Trasporti del 15 agosto 2007 in ordine alla

modalità di accertamento della contestata infrazione amministrativa.

Nella costituzione dell'opposto Prefetto, l'adito Giudice di pace, con sentenza

n. 301 del 2011, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'impugnato

verbale di accertamento. A seguito di formulazione di appello da parte del

suddetto Prefetto al quale resisteva l'appellato, II Tribunale di Pordenone,

con sentenza n. 628 del 2012 (depositata il 4 luglio 2012), accoglieva il

gravame e, pertanto, riformava la sentenza impugnata, confermando la

legittimità del verbale opposto e condannando l'appellato alla rifusione delle

spese giudiziali.

Il R.L. ha impugnato per cassazione (con ricorso notificato il 13 febbraio 2013

e depositato il 4 marzo 2013) la suddetta sentenza di secondo grado, sulla base

di un unico complesso motivo. L'intimato Prefetto non ha svolto attività

difensiva in questa fase di legittimità.

Con l'unico motivo dedotto il ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art.

360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 2000

c.d.s. 1992, nonché degli artt. 1 lett. a) e 2 del D.M. Trasporti 15 agosto

2007, deducendo l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui,

nel ravvisare la correttezza delle modalità di accertamento della riscontrata

violazione di cui all'art. 142, comma 9, cit. c.d.s., era stato ritenuto che

fosse onere del trasgressore sopperire alla carenza del contenuto (della copia)

del verbale di contestazione, anche con riferimento alla natura fissa o mobile

del segnale di preavviso della postazione di controllo, chiedendo chiarimenti

ai verbalizzanti, nell'immediatezza della contestazione, così rimanendo

salvaguardato il suo diritto di difesa (rilevandosi come, peraltro, il

contravventore avrebbe potuto portarsi al chilometraggio significativo per

verificare il posizionamento del predetto segnale).

Ritiene il relatore che il motivo così come formulato - rispondente ai

requisiti di cui all'art. 366 c.p.c. - possa qualificarsi manifestamente

fondato, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui

all'art. 380 bis c.p.c., con riferimento all'ipotesi enucleata nell'art. 375 n.

5) c.p.c.

Occorre, in via pregiudiziale, chiarire che - malgrado la domanda originaria

riguardasse un'opposizione proposta direttamente avverso un verbale di

accertamento per violazione di una norma del c.d.s. 1992 elevato dalla Polizia

stradale e, dunque, la legittimazione passiva spettasse al Ministero

dell'Interno e non al Prefetto territorialmente competente (cfr., ad es., Cass.

n. 9401 del 2009), invece risultato evocato effettivamente nel giudizio in

questione - deve trovare applicazione il principio affermato dalla

giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. S.U., n. 3117 del 2006 e, da ultimo,

Cass. n. 12557 del 2013), in base al quale, ove sia stata erroneamente chiamata

in giudizio la Prefettura, la carente legittimazione passiva di quest'ultima è

sanata dall'impugnazione svolta dall'Avvocatura dello Stato, sempre che questa

non abbia sollevato eccezioni o uno specifico motivo di impugnazione (come

verificatosi nella fattispecie).

Ciò posto, con la censura in questione, il ricorrente ha inteso denunciare la

violazione dell'art. 200 c.d.s. 1992, con riferimento all'obbligo di necessaria

completezza del verbale di accertamento, sul presupposto che, nella

fattispecie, sarebbe stato indispensabile che gli agenti verbalizzanti della

Polstrada avessero indicato, ai fini della validità stessa dell'intero

procedimento amministrativo, tutte le circostanze idonee ad evidenziare i

presupposti sui quali era stata fondata la complessiva attività di

accertamento, ivi compreso quello relativo alla tipologia mobile o temporanea

del segnale di preavviso del controllo di velocità, dato questo che - per

stessa ammissione trasparente dalla sentenza qui impugnata - non risultava

essere stato riportato nella copia notificata al trasgressore. Orbene, sul

punto, la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass. n. 7419 del 2009) ha

evidenziato che, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 168 del 2002, da considerarsi

norma imperativa, la P.A. proprietaria della strada è tenuta a dare idonea

informazione, con l'apposizione "in loco" di cartelli indicanti la

presenza di "autovelox", dell'installazione e della conseguente

utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità,

configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione.

A tal riguardo si è puntualizzato che tale disposizione normativa non può

essere considerata una norma priva di precettività, tale da consentire

all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa

"ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti

organizzativi interni alla P.A. e la cui riscontrata inosservanza non

inciderebbe sulla validità dell'atto di accertamento.

La cogenza di tale previsione - come dedotto anche dal ricorrente - è

desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice

della strada, essendo stato inserito - per effetto dell'art. 3 del d.l. 3

agosto 2007, n. 117, conv., con modif., nella L. 2 ottobre 2007, n. 160 - il

nuovo comma 6 bis nel testo dell'art. 142 c.d.s., alla stregua del quale “le
postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità
devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego
di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme
stabilite nel regolamento di esecuzione del c.d.s.
". Con la stessa

disposizione innovativa veniva rimessa l'individuazione delle modalità di

impiego ad apposito decreto del Ministro dei trsporti, di concerto con il

Ministro dell'interno ed il primo di tali decreti attuativi - adeguatamente

richiamato anche dal ricorrente - è stato adottato il 15 agosto 2007,

prevedendosi, in particolare, all'art. 2 (primo comma) che "i segnali
stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con
adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della
velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla
velocità locale predominante
", aggiungendosi, nello stesso articolo,

che "la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di
rilevamento delle velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei
luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo
di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione
del messaggio dopo le stesse, o comunque non superiore a quattro km
".

Come, dunque, può evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, la

preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi

elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed

inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di

controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può,

pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone

la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di

conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione

normativa (laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi

della presenza degli autovelox "devono essere installati con adeguato
anticipo...
", senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità

alla P.A. circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla

facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non

assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività di segnalazione).

In altri termini la "ratio" della preventiva informazione in

questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli

strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile - come

è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità -

nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere

sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato

dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in

una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della

sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali

derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove

tecnologie di controllo elettronico.

Orbene, alla stregua di tali elementi, si evince che, proprio in dipendenza

della evidenziata natura di requisito di legittimità - con riferimento

all'attività di accertamento - del riferito obbligo in capo agli agenti

verbalizzanti, sarebbe stato necessario, in funzione della conseguente

legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli

accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi

dell'art. 200 c.d.s. 1992, tale indispensabile modalità dell'accertamento e,

quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di

controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di

porre l'assunto contravventore nella condizione di poter valutare la

legittimità o meno dell'accertamento eseguito in relazione ai prescritti

adempimenti normativi e regolamentari.

Non essendo stata assolto idoneamente questo compito da parte della P.A.

(gravando sulla stessa, peraltro, l'onere di provare la contestata circostanza

circa la natura e la tipologia dell'autovelox utilizzato, siccome non

risultante dal verbale di accertamento dell'infrazione: cfr. Cass. n. 680 del

2011, ord.), ne consegue che l'attività di verbalizzazione delle operazioni

riguardanti l'accertamento eseguito non avrebbe potuto considerarsi, nella

fattispecie, legittima, donde l'invalidità dell'impugnato verbale.

Alla stregua delle esposte argomentazioni si ritiene, in definitiva, che emergano

le condizioni, in relazione al disposto dell'art. 380 bis, comma 1, c.p.c. (con

riferimento all'ipotesi prevista all'art. 375 n. 5) c.p.c.), per poter

pervenire al possibile accoglimento del proposto ricorso per sua manifesta

fondatezza”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui

sopra;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente

cassazione della sentenza impugnata ed il correlato rinvio della causa al

Tribunale di Pordenone (in composizione monocratica), in persona di altro

giudicante, che, oltre a conformarsi al principio di diritto precedentemente

enunciato, provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio, al Tribunale di Pordenone (in composizione monocratica), in
persona di altro giudicante.

Per tornare a Giurisprudenza

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