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Guida sotto effetto di stupefacenti: non è sufficiente
la prova ematica

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Cassazione penale , sez. IV, sentenza 11.04.2014 n° 16059

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Ai fini del giudizio di responsabilità per il reato di

guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 187 del codice della strada, è

necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti

ma anche che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale

assunzione. E' quanto emerge dalla sentenza 11 aprile 2014, n. 16059 della

Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un uomo, alla guida della propria

motocicletta in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze

stupefacenti, urtare un pedone che stava attraversando la strada, cagionandone

la morte. I giudici di merito affermano la responsabilità del conducente sia in

merito alla fattispecie di cui all'art. 187 cod. strad., sia in relazione al

reato di omicidio colposo aggravato per violazione delle norme sulla

circolazione stradale.

Il ricorrente, per quanto riguarda l'alterazione

psicofisica, sostiene che si tratta di una circostanza, quella della presenza

di cannabinoidi, accertata soltanto attraverso l'esame delle urine, esame però

che, come la difesa aveva rappresentato già in sede di appello, può dimostrare

soltanto la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e non la attualità

del fatto che la persona si trovasse, al momento dell'incidente, sotto

l'influenza dei cannabinoidi.

Secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza

di legittimità, il reato di cui all’art. 187 cod. strad. è integrato dalla

condotta di guida in stato d'alterazione psicofisica determinato

dall'assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo

l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di

responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di

sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione

causato da tale assunzione.

Ai fini dell'accertamento del reato è dunque

necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze

provino la situazione di alterazione psico-fisica al momento del fatto

contestato. Tale complessità probatoria si impone in quanto le tracce degli

stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito

positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro

e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione.

Deve dunque essere annullata sul punto la sentenza impugnata con rinvio al

giudice di merito che valuterà se sussistano altre circostanze, riferite dagli

agenti o comunque desumibili dal comportamento dell'imputato, sulla cui base

possa affermarsi che il medesimo fosse in stato di alterazione al momento

dell'incidente (sez. IV 23.9.2013 n. 39160 Rv. 256830; sez. IV 11.6.2009 n.

41796 rv. 24553; sez. IV 11.8.2008 n. 33312 rv. 241901).

In merito alla responsabilità per il sinistro, gli

ermellini affermano che, per principio generale, il conducente di un veicolo ha

un generale dovere di attenzione nei confronti dei pedoni in prossimità di un

semaforo, essendo sempre possibile che si verifichi l'attraversamento fuori del

passaggio pedonale, comportamento che, se pure imprudente, non è eccezionale o

assolutamente imprevedibile.

Nella fattispecie il motociclista, spostandosi sul

lato sinistro della carreggiata per sorpassare i veicoli incolonnati creava a

sua volta una situazione di pericolo nella circolazione e doveva dunque

prestare la massima attenzione e rallentare in modo da essere sempre in

condizione di arrestare il proprio veicolo, anche a fronte di una possibile

situazione di emergenza, in effetti verificatasi a seguito della condotta del

pedone, ed in tal senso la velocità da lui tenuta se pure inferiore al limite

consentito, risultava non prudenziale.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 13 febbraio – 11
aprile 2014, n. 16059

(Presidente Brusco – Relatore
Bianchi)

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 14 dicembre 2011 la corte di

appello di Milano ha confermato la sentenza del Gip che, all'esito di giudizio

celebrato con rito abbreviato, aveva riconosciuto V.C.A. colpevole dei reati di

omicidio colposo commesso con violazione delle norme a tutela della

circolazione stradale e di guida in stato di alterazione da sostanze

stupefacenti, condannandolo alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni

di reclusione, pena sospesa, e applicando la sanzione amministrativa accessoria

della revoca della patente nonché la confisca del motociclo da lui guidato. Il

(omissis) il V. , alla guida del proprio motociclo, nell'impegnare l'incrocio

tra via (omissis) e viale (omissis) , urtava il pedone S.G. che stava

attraversando la strada da destra verso sinistra, fuori delle strisce pedonali;

l'imputato stava superando sulla sinistra le macchine ferme in colonna,

procedendo ad una velocità di circa 37 km/h, ritenuta non prudenziale in

relazione alla manovra scorretta che stava compiendo. Sia il tribunale che la

corte d'appello ritenevano la responsabilità del V. per entrambi i reati; in

particolare la corte d'appello rilevava come non potesse dubitarsi che lo stato

di intossicazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti fosse attuale, in

tal senso deponendo i risultati delle analisi delle urine, confermati dal

referto redatto dal medico del pronto soccorso dove era stato ricoverato. In

ordine all'incidente, la corte di appello rilevava che l'imputato era stato

ritenuto responsabile per aver tenuto una velocità non in assoluto eccessiva,

ma imprudente rispetto alla concreta situazione e cioè in relazione alla

manovra che stava compiendo; egli infatti si era spostato sulla sinistra per

effettuare il sorpasso dei veicoli incolonnati e in tale situazione gli

competeva un dovere di maggiore attenzione e prudenza per evitare ogni

eventuale pericolo che si potesse verificare, come nella specie avvenuto.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso

per cassazione il difensore dell'imputato che contesta la responsabilità per

entrambi i reati; per quanto riguarda l'alterazione psicofisica, il ricorrente

sostiene che si tratta di una circostanza, quella della presenza di

cannabinoidi, accertata soltanto attraverso l'esame delle urine, esame però

che, come la difesa aveva rappresentato già in sede di appello, può dimostrare

soltanto la pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e non la attualità

del fatto che la persona si trovasse, al momento dell'incidente, sotto

l'influenza dei cannabinoidi. Per quanto riguarda la presenza di

benzodiazepine, la difesa rileva che all'imputato erano stati somministrati

poco prima dei farmaci ansiolitici, essendo stato riscontrato lo stato di

agitazione per l'incidente; la presenza di benzodiazepina era pienamente

compatibile con tali dati; anche questa circostanza era stata debitamente

rappresentata alla corte d'appello dal consulente tecnico nominato

dall'imputato. Né poteva ritenersi che la prova sussistesse, risultando

confermato l'esito delle analisi cliniche dal referto medico, in quanto il

referto era stato in realtà redatto sulla sola base delle analisi cliniche. Per

quanto riguarda l'investimento del pedone la difesa insiste nel contestare la

responsabilità dell'imputato affermando che il pedone era uscito all'improvviso

dalla fila di auto incolonnate, con modalità tali da non essere visibile da

parte dell'imputato, di modo che non era possibile alcuna manovra atta ad

evitare l'investimento. La ritenuta velocità non prudenziale del V. in

relazione alla manovra che stava effettuando non trova conferma né nelle

conclusioni del consulente del pm né in quelle del consulente della difesa.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è, ad avviso del Collegio,

fondato per quanto appresso si dirà.

Occorre premettere che secondo la più attenta e

recente giurisprudenza di questa Corte (sez. IV 23.9.2013 n.39160 Rv. 256830;

sez. IV 11.6.2009 n. 41796 rv. 24553; sez. IV 11.8.2008 n. 33312 rv. 241901) il

reato di cui all’art. 187 c.d. strada è integrato dalla condotta di guida in

stato d'alterazione psicofisica determinato dall'assunzione di sostanze e non

già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze

stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario

provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che

l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Ai

fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento

tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di

alterazione psico-fisica al momento del fatto contestato. Tale complessità

probatoria si impone in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel

tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad

un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si

trova al momento del fatto in stato di alterazione. Deve dunque essere

annullata sul punto la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito che

valuterà se sussistano altre circostanze, riferite dagli agenti o comunque

desumibili dal comportamento dell'imputato, sulla cui base possa affermarsi che

il medesimo fosse in stato di alterazione al momento dell'incidente.

Quanto alla responsabilità per l'incidente, il

ricorso non merita accoglimento.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, la

ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, conforme a quanto già ritenuto

in primo grado, è lineare, convincente e non contestata, nel senso che

l'investimento del pedone da parte del V. è avvenuto allorché il pedone stava

effettuando l'attraversamento della strada passando tra le auto incolonnate

ferme al semaforo e il V. stava sorpassando queste auto sulla sinistra.

Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato, e la corte di appello ha

confermato, che il conducente di un veicolo ha un generale dovere di attenzione

nei confronti dei pedoni in prossimità di un semaforo, essendo sempre possibile

che si verifichi l'attraversamento fuori del passaggio pedonale, comportamento

che, se pure imprudente, non è eccezionale o assolutamente imprevedibile. Il

motociclista, spostandosi sul lato sinistro della carreggiata per sorpassare i

veicoli incolonnati creava a sua volta una situazione di pericolo nella

circolazione e doveva dunque prestare la massima attenzione e rallentare in

modo da essere sempre in condizione di arrestare il proprio veicolo, anche a

fronte di una possibile situazione di emergenza, in effetti verificatasi a

seguito della condotta del pedone, ed in tal senso la velocità da lui tenuta se

pure inferiore al limite consentito, risultava non prudenziale.

La motivazione è corretta: la misura della

diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima,

richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca

pericolosità della specifica attività considerata, peraltro assolutamente

indispensabile alla vita sociale e sempre più in espansione, una condotta di

guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi

della possibile irregolarità di comportamento di terze persone. Il principio

dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un

opportuno temperamento nell'opposto principio, già sopra richiamato, secondo

cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di

altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità. Non censurabile

dunque è il ritenuto concorso di colpa.

2. Conclusivamente deve essere annullata la

sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 187 c.d.s. con rinvia

per nuovo esame alla Corte di appello di Milano; il ricorso deve essere nel

resto rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata
limitatamente al reato di cui all'art. 187 c.d.s. e rinvia per nuovo esame alla
Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.

Per tornare a Giurisprudenza

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