Background image for section

Professionisti a servizio del trasporto

Background image for section

Legal Tir

consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

Descrizione immagine
________________________________________________________________________________

Rischia una condanna per falso ideologico

l’automobilista che fornisce alla polizia il nominativo di un altro soggetto

come effettivo conduce del mezzo, al fine di sottrarsi alla decurtazione dei

punti sulla patente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 46326/20913.

I fatti

Si fa riferimento al presunto falso ideologico commesso in due occasioni

dall’imputata che riferiva alla Polizia Municipale di Roma che alla guida di

due autovetture, di cui era intestataria e con le quali erano state commesse

violazioni alle norme del codice della strada alle quali conseguivano, come sanzione

accessoria, la decurtazione di punti sulla patente di guida, si trovava altra

persona che in quel periodo era incaricata di accompagnare a scuola i figli

dell’imputata con le auto della stessa che alla ricezione della comunicazione

ministeriale della decurtazione aveva manifestato la propria estraneità agli

addebiti in quanto violazioni elevate in orari e zone della città incompatibili

con la sua attività di conducente-accompagnatore.

La norma

Nell' ipotesi di decurtazione dei punti dalla patente del conducente non

identificato al momento dell'accertamento dell'illecito al proprietario

dell’autovettura viene chiesto, oltre al pagamento della sanzione, di

comunicare i dati del conducente sottoscrivendo e facendo sottoscrivere una

autocertificazione la cui falsità è sanzionabile in sede penale ai sensi del

combinato disposto di cui agli articoli 76 del Dpr 445/2000 e 483 Cp.

In realtà l’articolo 126-bis
del codice della strada p
revede che nel caso di mancata

identificazione del conducente il proprietario del veicolo, ovvero altro

obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196,

deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla

data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente

del conducente al momento della commessa strutturato sulla forma della

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiamando le responsabilità

e le sanzioni penali previste in caso di false attestazioni. Inoltre richiede

in calce la sottoscrizione del conducente precisando che, in caso di mancata

sottoscrizione da parte del conducente, il verbale gli sarà notificato. È

opportuno aggiungere che, oltre alla sottoscrizione, si chiede al conducente una

fotocopia firmata della patente di guida. Orbene, mentre opportunamente il

legislatore nell’articolo 126-bis tace

sulle modalità con le quali i dati debbano essere comunicati, la pubblica

amministrazione ricorre a una formalità particolarmente "impegnativa"

e coinvolge addirittura il conducente "minacciando" di applicare sanzioni

nei suoi confronti in caso di mancata sottoscrizione.

La forma della comunicazione

La legge, è il caso di ribadirlo, non prevede né invoca forme solenni per la

dichiarazione e inoltre, da un lato, non minaccia responsabilità penali nel

caso di errata comunicazione e, dall’altro, non impone alcun obbligo al

conducente. Se si riesce a leggere il quadro normativo alla luce di quanto

avviene nella realtà, si capisce facilmente la "ratio" che ha indotto

il legislatore a non richiamare le formalità di cui all’articolo 47 Dpr

445/2000 (secondo la definizione di cui all’ articolo 1 lett. h) del Dpr citato

la "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" è il

documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e

fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal

presente testo unico") e a non richiedere sottoscrizioni di conferma al

conducente.

Inoltre, è appena il caso di osservare che le norme in materia di dichiarazioni

sostitutive mirano a soddisfare un'esigenza di semplificazione della

documentazione amministrativa concedendo al privato la facoltà di sostituire

una certificazione ovvero un atto di notorietà con una dichiarazione dotata di

determinate forme. Invece nel caso di specie si assiste ad un vero e proprio

capovolgimento della ratio legislativa trasformando una facoltà in

obbligo e strumentalizzando a favore dell'amministrazione una prerogativa del

privato.

Ne consegue che il proprietario del veicolo, in ossequio e in completa aderenza

a quanto prescrive la legge, potrebbe limitarsi a comunicare, senza vincoli di

forma, al Comando accertatore di aver prestato l'autovettura a tizio che

verosimilmente si trovava alla guida il giorno dell’infrazione.

Conclusioni

La convinzione dell’imputata che alla guida si trovasse l’accompagnatore dei

figli va esclusa in quanto alla notifica delle due violazioni, l’una distante

dall’altra di due mesi, assunse un identico comportamento inviando al comando

della polizia municipale due dichiarazioni uguali con le quali comunicava di

non essere lei a condurre le auto bensì l’autista-accompagnatore. Un simile

comportammo ha portato gli ermellini a ritenere che le mendaci dichiarazioni

inviate alla polizia municipale non sono state fornite allo scopo di non

corrispondere il quantum economico bensì orientate a conseguire un diverso

ingiusto profitto con altrui danno, quello di non subire decurtazioni di

punteggio sulla propria patente di guida.

Background image for dt

Per tornare a Giurisprudenza

__________________

Image description
Image description

Disclaimer

Contatti

> Email: info@legaltir.com

> Privacy Policy

Image description

> Piva 01649640339

> Responsabilità per contenuti e link

©  Copyright 2013  Legal Tir - All right Reserved