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Acquisto di biglietto aereo online: è contratto di trasporto ex art. 1342 c.c.

Cassazione Civile , sez. VI - 3, ordinanza 10.07.2013 n° 17080

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L’acquisto di un biglietto aereo online rientra tra i

contratti conclusi mediante moduli o formulari disciplinati dall’art. 1342 c.c., in quanto contratto di trasporto caratterizzato dalla mancata possibilità

da parte del contraente di instaurare trattative specifiche finalizzate alla

modifica delle condizioni.

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione

nell’ordinanza 10 luglio 2013, n. 17080.


Nella fattispecie, il Tribunale di Roma aveva

dichiarato inammissibile l'appello proposto da un passeggero avverso la

sentenza del Giudice di pace di Roma n. 6063 del 2007 di rigetto della domanda

dell'appellante nei confronti della Wind Jet s.p.a. di risarcimento dei danni

per i disagi subiti a seguito di un viaggio aereo.


Il passeggero ha proposto ricorso per Cassazione

formulando due motivi, la contraddittorietà della motivazione circa un fatto

controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell'art. 1342 cod. civ. come richiamato dall'art. 113 comma secondo c.p.c., e la violazione o falsa applicazione dell'art. 339 c.p.c. e art. 113 comma secondo c.p.c.

Il ricorrente contesta la decisione del Tribunale per

non aver qualificato il contratto concluso online nella fattispecie dell’art. 1342 c.c. e per aver pronunciato l’inammissibilità dell’appello della decisione,

perchè pronunciata secondo equità.

Viene messa in rilievo l’incongruenza del Giudice di

pace, che prima ha dichiarato che avrebbe deciso secondo equità, e poi ha

deciso secondo diritto. Ma la pronuncia, anche nel caso in cui fosse stata

decisa secondo equità, comunque sarebbe stata impugnabile, a detta degli

Ermellini, avendo il ricorrente agito per “violazione delle norme comunitarie e

dei principi regolatori della materia”, ex art. 339, comma terzo c.p.c., motivo perfettamente valido se si considera anche

che la data di emissione del provvedimento (28.11.2006/19.02.2007) è

susseguente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006.

La questione andava invece risolta soffermandosi sul

contenuto delle censure, che, per la Suprema Corte, appaiono fondate, sulla

base di quanto già affermato dalla Cass. 11 maggio
2010, n. 11361
: “l’acquisto

di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di

un contratto di trasporto con le modalità dell’art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite

dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con

tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su un modulo standard

e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto”.

Quindi il Giudice di pace non ha il potere, secondo

quanto disposto dall’art. 113, secondo comma c.p.c., di decidere secondo equità, rientrando tale

contratto nella fattispecie dell’art. 1342 c.c., come confermato dagli Ermellini: “Colui
che stipula online non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare una
trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più delle condizioni
generali di contratto, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle
o rifiutarle”. Il ricorso è stato accolto, e la sentenza cassata e rinviata al
Tribunale di Roma

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE - 3

Ordinanza 5 giugno - 10 luglio
2013, n. 17080

(Presidente Finocchiaro –
Relatore Ambrosio)

Svolgimento del processo e motivi
della decisione

È stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 5797 del 2011 il Tribunale di Roma ha dichiarato

inammissibile l'appello proposto da A..G. avverso la sentenza del Giudice di

pace di Roma n. 6063 del 2007 di rigetto della domanda dell'appellante nei

confronti della Wind Jet s.p.a. di risarcimento dei danni per i disagi subiti a

seguito di un viaggio aereo.

Il Tribunale - premesso che il Giudice di pace, pur dichiarando di decidere

secondo equità, aveva deciso secondo diritto - ha, da un lato, escluso che

ricorresse la fattispecie di cui all'art. 1342 cod. civ. (non potendo
ritenersi che il contratto sia di massa soltanto perché il ruolo economico
imprenditoriale della compagnia aeroportuale è - usualmente - prevalente
rispetto a quella del trasportato e non essendo stato chiarito per quale motivo
l'acquisto del titolo di viaggio on line abbia posto l'appellante in condizione
di soggezione
) e, dall'altro, ha ritenuto inammissibile l'appello in

quanto la pronuncia era stata resa secondo equità e non era concernente profili

sottratti a tale tipo di giudizio.

2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione G.A. formulando

due motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte intimata.

3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli

artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare

manifestamente fondato nei termini che si preciseranno di seguito.

4. Con i motivi di ricorso si denuncia: a) contraddittorietà della motivazione

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione dell'art.

1342 cod. civ. come richiamato dall'art. 113 co. 2 cod. proc. civ.; b)

violazione o falsa applicazione dell'art. 339 cod. proc. civ. e 113 co.2 cod.

proc. civ.

4.1. I due motivi, strettamente connessi, denunciano il duplice vizio

motivazionale e di violazione della legge, segnatamente evidenziando: le

incongruenze della decisione impugnata nei punti ove ora nega e ora afferma che

la sentenza di primo grado è stata resa secondo equità; l'inesattezza del

criterio adottato per escludere l'inquadramento della fattispecie nei contratti

di massa; la rilevanza della natura del contratto per l'individuazione del

mezzo di impugnazione, piuttosto che del criterio di decisione; l'ammissibilità

dell'appello, anche nell'ipotesi in cui si fosse trattato di controversia da

decidere secondo la regola di equità, in quanto la sentenza del giudice di pace

emessa in data 28.11.2006/19.02.2007 era stata impugnata per violazione delle

norme comunitarie e dei principi regolatori della materia.

5. Va premesso che il criterio, indicato dalle Sezioni Unite (sentenza 16

giugno 2006, n. 13917) per l'individuazione del mezzo di impugnazione avverso

le sentenze del Giudice di pace, in funzione della domanda - con riguardo,

cioè, al suo valore ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ. e

all'eventuale rapporto contrattuale dedotto (contratto di massa o meno), e non

già con riguardo al contenuto concreto della decisione e del criterio

decisionale adottato (equitativo o di diritto) - è stato dettato con riferimento

al regime antecedente al d. Lgs. n. 40 del 2006. Nell'occasione le SS.UU.

precisarono anche che il principio dell'apparenza opera nelle sole residuali

ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale

valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso

con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ.

Orbene - tenuto conto che, nella specie, la sentenza del Giudice di pace è

successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n.40/2006, che ha reso appellabili per

i motivi di cui al comma 3 dell'art. 339 cod. proc. civ. le sentenze emesse

secondo equità ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ. - la questione si pone

limitatamente ai contenuti dell'appello, al fine cioè di verificare se fosse

ammissibile l'appello ordinario ovvero quello a contenuto limitato.

5.1. Ciò posto e precisato, altresì, che, per quanto emerge dalla decisione

impugnata il Giudice di pace non si pronunciò espressamente sul valore della

causa e sul punto se tale contratto costituisse o meno un contratto concluso a

norma dell'art. 1342 cod. civ. (essendosi limitato ad affermare che la

decisione era stata resa secondo equità), sicuramente errato è l'approdo del

Tribunale, laddove ritiene l'appello inammissibile per il fatto che la
pronuncia impugnata è stata resa secondo equità e non concerne profili
sottratti a siffatto tipo di giudizio
; e ciò perché quand'anche entrambe

le asserzioni fossero esatte (e, per la verità sul punto che la decisione di

primo grado sia stata resa secondo equità lo stesso Tribunale fornisce risposte

contraddittorie, mentre l'altra asserzione non appare corretta per quanto si

dirà di seguito), non per questo l'appello poteva essere dichiarato

inammissibile, dovendo, piuttosto, riguardarsi ai contenuti delle censure, per

verificare se esse erano ammissibili o meno ai sensi del comma 3 dell'art. 339

cod. proc. civ.

5.2. Riprendendo un accenno appena fatto, è il caso di aggiungere che le

censure di parte ricorrente appaiono fondate anche laddove predicano

l'ammissibilità dell'appello ordinario in relazione alla natura del rapporto

dedotto a fondamento della domanda.

È stato, infatti, affermato da questa Corte che l'acquisto di un biglietto

aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di

trasporto con le modalità dell'art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di

contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie

indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già

predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e

le condizioni generali di contratto. Le relative controversie, ove rientranti

nella competenza del giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di

quest'ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente

millecento Euro, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel

testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63. (Cass. 11 maggio 2010, n.

11361).

Merita puntualizzare che la circostanza, su cui si appunta la decisione

impugnata - e cioè l'essere stato il biglietto aereo acquistato on line -

lungi dal contrastarla, convalida la natura di massa del contratto di trasporto

dedotto in giudizio, siccome afferente a servizio su larga scala, da

regolamentare, in modo uniforme: colui che stipula online non ha, in

genere, alcuna possibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata

alla modifica di una o più delle condizioni generali di contratto, potendo, al

contrario, soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle.

D'altra parte costituisce ius receptum che la regola di decisione

secondo diritto, da parte del giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, secondo

comma, cod. proc. civ. per le controversie derivanti da rapporti giuridici

relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.

civ. è dettata - non per le ragioni che nello stesso art. 1342 (e in quello che

lo precede, cui rinvia) presiedono alle particolari forme di tutela ivi

predisposte e riconosciute - bensì per le particolari modalità di conclusione e

per la idoneità a disciplinare, in modo uniforme, una pluralità di rapporti

(Cass. 11361 del 2010 cit. in motivazione; v. anche Cass. 21 ottobre 2009, n.

22382; Cass. 21 gennaio 2009 n. 1548).

Le critiche del ricorrente colgono, dunque, nel segno, anche laddove

evidenziano l'inconcludenza del rilievo svolto dal Tribunale circa il motivo

che avrebbe posto l'appellante in condizione di soggezione rispetto alla

compagnia aerea”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il

Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

In conclusione il ricorso va accolto; ciò comporta la cassazione della sentenza

impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, che

provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche
per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma in persona di
altro magistrato.

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