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Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23/12/2014 - comma 247

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Per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, dal primo gennaio 2015
viene abolita la scheda di trasporto che dal 19 luglio 2009, il committente del
trasporto per conto terzi doveva compilare e sottoscrivere. La scheda di
trasporto doveva accompagnare a bordo del veicolo la merce trasportata. La
compilazione di questo documento sulla tracciabilità (ddt) delle merci e la sua
conservazione nel veicolo durante il trasporto potevano essere evitati, se si
inserivano nel documento di trasporto i particolari dati richiesti dalla
scheda. In questo caso, il ddt doveva accompagnare la merce.

Sono state previste nuove definizioni per il vettore, il committente e il
sub-vettore, prevedendo che il vettore incaricato del trasporto possa avvalersi
di sub-vettori. Il sub-vettore, però, non può a sua volta affidare ad altro
vettore lo svolgimento del trasporto.

Sono considerate vettori anche le imprese che fanno capo a cooperative.

247. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera

vettore anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e

giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata

a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel

caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento

cui aderisce»;

2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Si considera

committente anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e

giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che

stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e

lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto»;

3) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

«e-bis) sub-vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale

delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per

conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire

attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel

territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di

trasporto su incarico di altro vettore»;

b) dopo l'articolo 6-bis e' inserito il seguente:

«Art. 6-ter. - (Disciplina della sub-vettura) -- 1. Il vettore incaricato della

prestazione di un servizio di trasporto puo' avvalersi di sub-vettori nel caso

in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso

dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume

gli oneri e le responsabilita' gravanti sul committente connessi alla verifica

della regolarita' del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per

gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

e successive modificazioni.

2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte

del vettore di eventuale sub-vettura il contratto puo' essere risolto per

inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le

prestazioni gia' eseguite.

3. Il sub-vettore non puo' a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento

della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il

relativo contratto e' nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per

le prestazioni gia' eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha

diritto a percepire il compenso gia' previsto per il primo sub-vettore il

quale, in caso di giudizio, e' tenuto a esibire la propria fattura a semplice

richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali,

retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo

svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le

responsabilita' connessi alla verifica della regolarita', rispondendone

direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

4. All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante

raggruppamento di piu' partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a

50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come

scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico

su altri mezzi, e' concessa la facolta' di avvalersi per l'esecuzione, in tutto

o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o piu' sub-vettori dopo ogni

rottura di carico»;

c) l'articolo 7-bis e' abrogato e sono, conseguentemente, soppressi tutti i

riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel medesimo decreto

legislativo.   

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