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consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

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Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità

DECRETO DIRIGENZIALE

                                               Disposizioni applicative dell’articolo 5
                                  del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento

per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, per il requisito di

“stabilimento” di cui all’articolo 5 del
Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo

                                              e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
                                   che stabilisce norme comuni sulle condizioni da

rispettare per esercitare l’attività di
trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del
Consiglio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER
IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITA’

VISTO il regolamento (CE)

1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21

ottobre 2009, che stabilisce

norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare

l’attività di trasportatore su

strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO l’articolo 5 del

regolamento n. 1071/2009, che prevede le condizioni relative al

requisito di stabilimento;

VISTO l’articolo 5 del Decreto 25

novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la

navigazione ed i sistemi

informativi e statistici, che prevede che con decreto della Direzione

Generale per il trasporto

stradale e per l’intermodalità sono stabilite le modalità per soddisfare

il requisito di “stabilimento”, i

documenti da conservare presso la sede dell’impresa di

trasporto, le caratteristiche che

deve avere la sede operativa, nonché le modalità di

dimostrazione del possesso delle

stesse;

CONSIDERATO l’ordinamento

giuridico vigente e, in particolare, la possibilità di

conservazione e tenuta della

contabilità presso un domiciliatario fiscale;

RITENUTO che per le società di

persone e per le società a responsabilità limitata unipersonali

il requisito di cui all’articolo

5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1071/2009 possa

essere individuato anche presso

la residenza anagrafica di un amministratore tramite elezione

di domicilio ai sensi

dell’articolo 47 del Codice Civile;

RITENUTO, inoltre, che per le

imprese di trasporto su strada di cose associate ai consorzi o

alle cooperative iscritti alla

sezione speciale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 6

giugno 1974, n. 298, il requisito

di stabilimento possa essere individuato presso la sede

effettiva e stabile e la sede

operativa di detti consorzi o di dette cooperative;

RITENUTO che per sede operativa

debba intendersi il luogo dove avviene la manutenzione

dei veicoli in disponibilità;

CONSIDERATO che occorre dettare

una disciplina transitoria per le imprese che sono state

autorizzate anteriormente

all’entrata in vigore del presente decreto;

DECRETA

Art.1

(Oggetto)

1. Il requisito di stabilimento,

di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 e di cui

all’articolo 5 del Decreto

Dirigenziale 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i

trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici, è soddisfatto dalle imprese di

autotrasporto su strada per conto

di terzi se rispettano le seguenti condizioni:

a) fatto salvo quanto disposto

dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla

sede civilistica principale o

secondaria, dispongono di una sede effettiva e stabile

situata nel territorio dello

Stato italiano;

b) una volta concessa

l’autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore

su strada per conto di terzi,

dispongono a idoneo titolo, in base alle disposizioni

vigenti, di almeno un autoveicolo

rientrante nel campo di applicazione del

Regolamento (CE) 1071/2009;

c) svolgono in modo efficace e

continuativo le attività concernenti i veicoli di cui alla

lettera b) presso una sede

operativa situata nel territorio dello Stato italiano.

Art.2

(Caratteristiche
del requisito e dimostrazione)

1. La condizione

di cui all’articolo 1, lettera a), è dimostrata e mantenuta:

a) per tutte le imprese, nonché

per i consorzi e le cooperative iscritte alla sezione

speciale dell’Albo Nazionale

degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui

all’articolo 1, comma quarto,

della legge 6 giugno 1974 n. 298, con la disponibilità

di uno o più locali adibiti ad

uso ufficio, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero

in locazione o in comodato,

purché, in questi ultimi due casi, tramite contratto

regolarmente registrato;

b) in alternativa alla lettera

a), presso la residenza anagrafica italiana del titolare per le

imprese individuali, mentre per

le società di persone, esclusivamente ai fini del

possesso del requisito di

stabilimento, con l’elezione di domicilio, ai sensi

dell’articolo 47 del Codice

Civile, presso la residenza anagrafica italiana di un legale

rappresentante. Agli stessi fini,

la medesima elezione di domicilio, presso la

residenza anagrafica italiana di

un amministratore, può essere fatta per le società a

responsabilità limitata

unipersonali se tale amministratore sia anche l’unico socio.

Inoltre, un’impresa di trasporto

su strada di cose associata ai consorzi o alle

cooperative iscritte alla sezione

speciale dell’Albo citata alla lettera a) che precede,

può eleggere domicilio, ai sensi

dell’articolo 47 del Codice Civile, ai fini del

requisito di stabilimento di cui

alla presente lettera, presso il consorzio o la

cooperativa purché rispondano

alle condizioni di cui all’articolo 55 della legge 23

luglio 2009, n. 99 e confermino

tale elezione di domicilio attraverso il modello

Allegato B di cui al quarto

periodo del comma 5 del presente articolo.

2. Presso la sede

di cui al comma 1 sono conservati, a disposizione dell’Autorità competente

individuata ai sensi

dell’articolo 9 del citato decreto 25 novembre 2011, i seguenti

documenti principali:

a) i documenti contabili,

relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui

conservazione è prevista dalla

normativa vigente;

b) i documenti fiscali relativi

all’assolvimento delle imposte dirette e dell’IVA (registri

delle fatture emesse e registri

delle fatture di acquisto nonché, per le imprese di

trasporto su strada di persone,

anche i documenti relativi ai titoli di trasporto

rilasciati ai viaggiatori);

c) i documenti di gestione del

personale e, in particolare, quelli relativi ai lavoratori

subordinati, quali, ad esempio,

il libro unico;

d) i documenti contenenti i dati

relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti,

quali, ad esempio, i fogli di

registrazione giornalieri del cronotachigrafo analogico

degli autoveicoli in

disponibilità, o i supporti informatici delle registrazioni delle

carte tachigrafiche del tachigrafo

digitale;

e) i documenti di trasporto,

quali, ad esempio, l’originale della licenza comunitaria,

sempre che l’impresa ne sia

titolare, e, per le sole imprese di trasporto su strada di

persone, anche i documenti di

controllo relativi ai servizi occasionali in ambito

comunitario;

f) qualsiasi altra documentazione

cui l’Autorità competente debba poter accedere per la

verifica delle condizioni

stabilite dal Regolamento (CE) 1071/2009.

3. Fermo il

possesso dei locali nei modi di cui al comma 1 del presente articolo, la

documentazione di cui alle

lettere a), b) e c) del precedente comma 2 può essere conservata

anche presso la sede di un

domiciliatario fiscale, mentre quella di cui alle lettere d) ed e) del

medesimo comma può essere

conservata anche, a titolo gratuito, presso la sede, anche

periferica, di un’associazione

nazionale di categoria delle imprese di trasporto su strada di

persone o di un’associazione

provinciale di categoria degli autotrasportatori di cose presente

nel Comitato Centrale dell’Albo

degli autotrasportatori, ovvero anche presso la sede di

un’impresa di consulenza per la

circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto

1991, n. 264. Le imprese di

trasporto su strada di cose appartenenti ad un consorzio o a una

cooperativa iscritti nella

sezione speciale dell’Albo degli autotrasportatori, possono far

conservare la documentazione di

cui alle lettere a), b) e c), nonché quelle di cui alle lettere

d) ed e), del precedente comma 2

dal consorzio o dalla cooperativa di appartenenza, e in tal

caso il consorzio o la

cooperativa rendono la dichiarazione prevista nell’Allegato B di cui al

quarto periodo del comma 5 del

presente articolo. Ove il consorzio o la cooperativa

menzionati conservino presso un

domiciliatario fiscale la propria documentazione di cui alle

lettere a), b) e c) del comma 2

del presente articolo, non possono essere a loro volta

domiciliatari della stessa

documentazione delle imprese consorziate od associate, né far

conservare dal proprio

domiciliatario fiscale la documentazione delle imprese consorziate o

associate. La dimostrazione di

quanto previsto alle lettere a) o b) del comma 1 del presente

articolo, è effettuata dal

rappresentante legale dell’impresa, mediante una dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà

ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, redatta in conformità all’Allegato A al presente

decreto. Nei casi descritti nel

primo e secondo periodo del presente comma, il soggetto che

rende la dichiarazione di cui

all’Allegato A deve inserire nella stessa l’esatta individuazione

del domiciliatario, con

l’indicazione della documentazione dallo stesso conservata.

4. La condizione

di cui all’articolo 1, lettera b), è dimostrata con l’aver immesso in

circolazione o con l’immissione

in circolazione di uno o più autoveicoli, ai sensi

dell’articolo 9, commi 9, 10 e

12, del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per

i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici, per l’esercizio

dell’autotrasporto su strada per

conto di terzi, ed è mantenuta con il permanere nella

disponibilità, sempre ai sensi

delle disposizioni vigenti, comprese quelle di accesso al

mercato, di uno o più

autoveicoli. Nel caso di consorzi o cooperative iscritti alla sezione

speciale dell’Albo degli

autotrasportatori, privi di autoveicoli in disponibilità, la condizione

di cui all’articolo 1, lettera

b), è dimostrata attraverso gli autoveicoli immessi in

circolazione dalle imprese

consorziate o associate.

5. La condizione

di cui all’articolo 1, lettera c), è soddisfatta se l’impresa di trasporto su

strada, ovvero il consorzio o la

cooperativa iscritti alla sezione speciale dell’Albo Nazionale

degli autotrasportatori di cose

per conto di terzi di cui all’articolo 1, comma quarto, della

legge 298/1974, possiede, negli

stessi modi di cui al comma 1, lettera a), del presente

articolo, la sede operativa dove

viene svolta in maniera efficace e continuativa l’attività di

manutenzione dei veicoli in

disponibilità, riconosciuta come officina interna ai sensi

dell’articolo 10, comma 1,

secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558; tale sede

operativa può fare parte della

sede effettiva e stabile di cui all’articolo 1), lettera a). La

condizione di cui al periodo

precedente è dimostrata dal rappresentante legale dell’impresa

mediante una dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del

decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con

l’Allegato A. In alternativa a

quanto previsto dal primo periodo del presente comma, la sede

operativa può essere individuata

formalmente presso una officina di riparazioni esterna,

esercente regolarmente

l’attività, ai sensi della legge 2 maggio del 1992, n. 122, almeno per

le sezioni meccanica-motoristica

ed elettrauto, sempre attraverso la dichiarazione sostitutiva

di cui al periodo precedente.

Inoltre, per un’impresa di trasporto su strada di cose associata

ai consorzi o alle cooperative di

cui al primo periodo la sede operativa può essere indicata

presso l’officina del consorzio o

della cooperativa di appartenenza, con una dichiarazione

sostitutiva dell’atto di

notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, resa dal rappresentante legale dell’impresa stessa e

redatta secondo il modello

Allegato A al presente decreto, nonché dal legale rappresentante

del consorzio o della

cooperativa, secondo il modello Allegato B al presente decreto.

6. Qualora si

verifichino, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, modifiche del

luogo

e dei luoghi di stabilimento

ovvero la cessazione del rapporto di conservazione della

documentazione, ovvero ancora la

cessazione di quello di manutenzione dei veicoli,

l’impresa di trasporto su strada,

nonché il consorzio o la cooperativa, provvedono a darne

comunicazione, entro trenta

giorni, all’ufficio della Motorizzazione Civile competente per la

sede principale. A tale fine, il

rappresentante legale provvede nuovamente a presentare la

dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, in conformità con quanto contenuto

nell’Allegato A, eventualmente

corredata della dichiarazione di cui all’Allegato B.

Art.3

(Disposizioni
finali e entrata in vigore)

1. Le imprese, i

consorzi o le cooperative di trasporto su strada che, in sede di richiesta

dell’autorizzazione all’esercizio

della professione di trasportatore su strada di cui agli

articoli 10 e 11 del Regolamento

(CE) N. 1071/2009, hanno prodotto in precedenza la

dichiarazione sostitutiva

dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, per dimostrare il possesso del

requisito di stabilimento, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

devono presentare, all’Autorità

competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della

professione, una dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del medesimo

articolo 47, resa dal

rappresentante legale dell’impresa e conforme all’Allegato A al

presente decreto, unitamente, ove

del caso, alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di

notorietà di cui all’Allegato B.

Scaduto tale termine, l’Autorità competente

all’autorizzazione all’esercizio

della professione applica l’articolo 13 (“procedura di

sospensione e di revoca delle

autorizzazioni”) del suddetto Regolamento (CE) n. 1071/2009.

2. I modelli

allegati al presente decreto possono essere modificati, se del caso, con

provvedimento della Direzione

Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità.

3. Il presente

decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica

italiana.

IL
DIRETTORE GENERALE

(Dott.
Enrico FINOCCHI)

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