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  • Legge di Stabilità 2015 n.190 del 23/12/2014 - comma 248                         Costi Minimi Inderogabili

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Comma 248. Costi minimi inderogabili

Aboliti i costi minimi inderogabili nel compenso all'autotrasportatore,
dichiarati illegittimi dalla Corte Ue: si torna all'autonomia delle parti, al
limite sarà il giudice a valutare se il compenso è adeguato a sicurezza
stradale e tutela del lavoro.
Fissato un parametro oggettivo e verificabile già dal committente per presumere
il rispetto delle norme di tutela del lavoro da parte del vettore: quest'ultimo
deve fornirgli l'attestazione (rilasciata dagli enti previdenziali non più di
tre mesi prima) di regolarità dei versamenti contributivi. Il controllo va
effettuato sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti e sul pagamento degli
oneri assicurativi e previdenziali; inizialmente avviene sulla base della
documentazione rilasciata dal vettore, poi si farà sulla base dei dati
contenuti in un portale che dovrà essere predisposto dall'Albo
autotrasportatori. Se il committente affida il trasporto al vettore non in
regola omettendo la verifica, risponde dei mancati pagamenti in solido col
vettore stesso; tale responsabilità è comunque limitata nel tempo, perché si
estingue un anno dopo che il contratto di trasporto è cessato. Sulle somme
eventualmente pagate come responsabile in solido, il committente può esercitare
la rivalsa nei confronti del vettore

 

Comma 248.
All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 5 sono sostituiti dai
seguenti:

«4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale
delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza
stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con
l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il
committente e' tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del
contratto tale regolarita' mediante acquisizione del documento di cui al comma
4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter
e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero
di cui al comma 4-quater e' obbligato in solido con il vettore, nonche' con
ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla
cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli
enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della
durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile
dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarita' del vettore e' effettuata limitatamente
ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della
delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo,
la verifica sulla regolarita' del vettore e' assolta dal committente mediante
accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato
centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di
regolarita' del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di
autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna
intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e
dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la
regolarita' dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta
il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui
al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli
oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a
fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di
data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola
ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da
effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del
corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per
l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o
nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore
nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla base delle variazioni
intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni
superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della
sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale
adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe
autostradali italiane»;

c) i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16 sono abrogati;

d) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

«14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della
fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro».
  

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