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La circolare n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 deln19/08/2013 di seguito riportata
fornisce dettagli sui pagamenti delle multe stradali con sconto del 30% possibili
dalla mezzanotte scorsa se si paga entro cinque giorni da quando si subisce una
contestazione immediata o dalla notifica nel luogo di residenza. In questo ultimo caso,
quando il destinatario è assente, il conto dei cinque giorni parte dall’undicesimo giorno successivo a quando gliviene spedita la comunicazione di avvenuto deposito.
Per applicare lo sconto del 30% sulle multe
stradali, non basta che si paghi entro cinque giorni dalla
contestazione o
dalla notifica. Infatti, occorre che l’infrazione commessa non
comporti nè la
sospensione della patente nè la confisca del veicolo. Inoltre
restano escluse
dal beneficio le sanzioni pecuniarie penali (per esempio per guida
in stato di
ebbrezza media e grave e per quelle per le quali è scluso il
pagamento inm
misura ridotta (contromano e inversione su autostrade e strade
extraurbane
principali)
Gli sconti applicabili da oggi 20/08/2013 valgono
anche per le infrazioni commesse in precedenza, in quanto i cinque
giorni si
contano dalla data di notifica del verbale e, se il termine cade di
festivo,
slitta al giorno successivo. Se il verbale è notificato per
raccomandata all’indirizzo
del destinatario e questi risulta assente, la legge 890/82
stabilisce che la
notifica si perfeziona dopo 10 giorni di giacenza del plico
nell’ufficio
postale. Subito dopo il mancato recapito viene spedita una Cad, e
la circolare
specifica che i cinque giorni per pagare con sconto partono
dall’undicesimo
giorno successivo all’invio della Cad.
Nella modalità di versamento la circolare distingue
tra varie infrazioni, ammettendo il pagamento elettronico (con
carta di credito
o bancomat) esclusivamente nei casi già previsti dla Codice della
Strada. I pos
infatti possono essere adibiti solo a riscuotere le sanzioni negli
unici casi
in cui il pagamento immediato (anche in contanti) è obbligatorio:
infrazioni
commesse con veicoli con targa estera e varie violazioni commeesse
nell’esercizio
dell’attività di autotrasporto di persone e cose (eccesso di
velovità di oltre
40 km/h, sorpasso vietato, sovraccarico superiore al 10% della
massa del
veicolo e alcune iiregolarità sui tempi di guida e sul
cronotachigrafo). Per attivare
il pagamento immediato sul terminale Pos di cui sia eventualmente
provvista la
pattuglia occorre attendere che il Ministero dell’Interno promuova
le
convenzioni bancarie di cui parlala stessa norma. Oggi chi viene
fermato
riceverà come di consueto il bollettino postale; se vorrà pagare
con lo sconto
dovrà riempirne uno nuovo (modello 123) che indichi il conto
corrente del
comando da cui dipende l’agente accertatore.
Occorre pagare l’esatta cifra indicata nel verbale,
centesimi compresi: nei pagamenti con sconto del 30% non vale il
principio
generale, introdotto nel Codice della Strada dal 2005, secondo cui
gli importi
si arrotondano all’euro superiore o inferiore.
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