Libro
Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo
IX
DEL
MANDATO
Sezione
III
DELLA
SPEDIZIONE
Art.
1737.
Nozione.
Il contratto
di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume
l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante,
un contratto di trasporto e di compiere le operazioni
accessorie.
Art.
1738.
Revoca.
Finché lo
spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col
vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione,
rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e
corrispondendogli un equo compenso per l'attività
prestata.
Art.
1739.
Obblighi
dello spedizioniere.
Nella scelta
della via, del mEzzo e delle modalità di trasporto della merce, lo
spedizioNiere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e,
in mancanZa, a operare secondo il migliore interesse del
medesimO.
Salvo che
gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo
spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle
cose spedite.
I premi, gli
abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono
essere accreditati al committente, salvo patto
contrario.
Art.
1740.
Diritti
dello spedizioniere.
La misura
della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione
dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le
tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in
cui avviene la spedizione.
Le spese
anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite
dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti
giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati
preventivamente convenuti in una somma globale
unitaria.
Art.
1741.
Spedizioniere
vettore.
Lo
spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del
trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del
vettore.