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Regole generali sulla solidarietà fiscale

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LA REGOLA GENERALE

La solidarietà fiscale riguarda i pagamenti effettuati a partire dall'11

ottobre 2012, relativamente ai contratti di appalto e di subappalto stipulati

e/o rinnovati a partire dal 12 agosto 2012

APPALTATORE/ SUBAPPALTATORE

La solidarietà fiscale non può eccedere

l'importo che l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore. Dal 22 giugno

2013, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento

all'erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute

dal subappaltatore – e non più dell'Iva – fino al termine dell'accertamento

delle imposte

IL COMMITTENTE

Il committente non risponde dei mancati versamenti all'erario da parte dell'appaltatore/ subappaltatore, ma è obbligato a controllare la regolarità degli stessi versamenti prima

di effettuare il pagamento del corrispettivo all'appaltatore: in caso di mancata verifica

è soggetto a una sanzione da 5mila a 200mila euro

I SOGGETTI
La prima verifica da fare riguarda i soggetti coinvolti. Le regole sulla solidarietà fiscale si applicano a:

soggetti Ires – che svolgano o meno

attività commerciale – lo Stato e gli altri enti pubblici;

soggetti Irpef che esercitano abitualmente attività d'impresa,

arte o professione, con conseguente apertura della posizione Iva

Sono invece esclusi dalla solidarietà fiscale:

le stazioni appaltanti (articolo 3 del decreto legislativo 163/2006);

le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva;

il condominio, perché non riconducibile fra i soggetti individuati dagli

articoli 73 e 74 del Tuir

L'ASSEVERAZIONE

Per i soggetti ai quali si applica la

solidarietà fiscale, il coinvolgimento è escluso se l'appaltatore/committente

acquisisce un'asseverazione rilasciata dai professionisti abilitati o dai Caf

imprese, che attesti la regolarità dei versamenti all'erario delle ritenute

fiscali sui redditi da lavoro dipendente effettuate nell'ambito del rapporto di

appalto e/o subappalto, i cui termini sono scaduti alla data del pagamento del

corrispettivo

L'AUTOCERTIFICAZIONE

In alternativa all'asseverazione, è valida anche un'autocertificazione resa in base al Dpr 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi

previsti dalla legge

LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione sostitutiva deveessere dettagliata e, in particolare, deve indicare:

il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state

versate, tramite scomputo totale o parziale; gli estremi del modello F24, con

il quale sono stati effettuati i versamenti delle ritenute non scomputate; l'affermazione

che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente versate includono quelle

riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è

rilasciata

IL CONTROLLO DEL DURC

Il committente imprenditore/appaltatore, per verificare il regolare versamento della

contribuzione e dei premi dovuti dall'appaltatore/subappaltatore, può farsi

esibire da questi ultimi il documento unico di regolarità contributiva, che

consiste nell'attestazione dell'assolvimento dei suddetti obblighi legislativi

e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.

Il Durc va richiesto con procedura telematica e contiene il risultato delle

verifiche effettuate parallelamente dai tre enti

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