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Regole generali sulla solidarietà fiscale
La solidarietà fiscale riguarda i pagamenti effettuati a partire dall'11
ottobre 2012, relativamente ai contratti di appalto e di subappalto stipulati
e/o rinnovati a partire dal 12 agosto 2012
La solidarietà fiscale non può eccedere
l'importo che l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore. Dal 22 giugno
2013, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento
all'erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute
dal subappaltatore – e non più dell'Iva – fino al termine dell'accertamento
delle imposte
Il committente non risponde dei mancati versamenti all'erario da parte dell'appaltatore/ subappaltatore, ma è obbligato a controllare la regolarità degli stessi versamenti prima
di effettuare il pagamento del corrispettivo all'appaltatore: in caso di mancata verifica
è soggetto a una sanzione da 5mila a 200mila euro
soggetti Ires – che svolgano o meno
attività commerciale – lo Stato e gli altri enti pubblici;
soggetti Irpef che esercitano abitualmente attività d'impresa,
arte o professione, con conseguente apertura della posizione Iva
Sono invece esclusi dalla solidarietà fiscale:
le stazioni appaltanti (articolo 3 del decreto legislativo 163/2006);
le persone fisiche prive di soggettività passiva ai fini Iva;
il condominio, perché non riconducibile fra i soggetti individuati dagli
articoli 73 e 74 del Tuir
Per i soggetti ai quali si applica la
solidarietà fiscale, il coinvolgimento è escluso se l'appaltatore/committente
acquisisce un'asseverazione rilasciata dai professionisti abilitati o dai Caf
imprese, che attesti la regolarità dei versamenti all'erario delle ritenute
fiscali sui redditi da lavoro dipendente effettuate nell'ambito del rapporto di
appalto e/o subappalto, i cui termini sono scaduti alla data del pagamento del
corrispettivo
In alternativa all'asseverazione, è valida anche un'autocertificazione resa in base al Dpr 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi
previsti dalla legge
La dichiarazione sostitutiva deveessere dettagliata e, in particolare, deve indicare:
il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state
versate, tramite scomputo totale o parziale; gli estremi del modello F24, con
il quale sono stati effettuati i versamenti delle ritenute non scomputate; l'affermazione
che le ritenute sui redditi di lavoro dipendente versate includono quelle
riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione è
rilasciata
Il committente imprenditore/appaltatore, per verificare il regolare versamento della
contribuzione e dei premi dovuti dall'appaltatore/subappaltatore, può farsi
esibire da questi ultimi il documento unico di regolarità contributiva, che
consiste nell'attestazione dell'assolvimento dei suddetti obblighi legislativi
e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.
Il Durc va richiesto con procedura telematica e contiene il risultato delle
verifiche effettuate parallelamente dai tre enti
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