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Responsabilità solidale negli appalti - La tutela si estende ai collaboratori

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Sul fronte lavoristico, la responsabilità solidale negli appalti è stata ritoccata dal

decreto sull'occupazione, il Dl 76/2013. L'articolo 9 estende la solidarietà

prevista dall'articolo 29 del Dlgs 276/2003 anche ai compensi e agli obblighi

di natura contributiva e assicurativa in favore di lavoratori con contratti di

natura autonoma, fatta eccezione per gli appalti stipulati dalla pubblica

amministrazione.

È un intervento che va – di fatto – a dare una veste normativa a quanto già

affermato dalla prassi. La circolare 5/2011 del ministero del Lavoro, infatti,

facendo riferimento allo stesso articolo 29 della legge Biagi (che usava

genericamente il termine «lavoratori») aveva indicato come beneficiari delle

tutele poste dal regime della responsabilità solidale non soltanto i lavoratori

subordinati ma anche gli altri soggetti impiegati nell'appalto con diverse

tipologie contrattuali, come i collaboratori a progetto e gli associati in

partecipazione. Anche l'Inps, nella circolare 106/2012, aveva ribadito lo

stesso principio.

Questo consiste nell'obbligazione in solido che il committente imprenditore o

datore di lavoro ha con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, a

corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in

relazione al periodo di esecuzione del lavoro, entro due anni dalla cessazione

dell'appalto.

Il decreto 76/2013, dal 28 giugno scorso, fa scattare la solidarietà anche in

relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa

nei confronti dei lavoratori autonomi. Con la circolare 35/2013, il ministero

del Lavoro ha chiarito che il riferimento della norma si limita ai

collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto impiegati

nell'appalto, e non anche ai lavoratori autonomi che sono tenuti in via

esclusiva ad assolvere i relativi oneri.

Anche questi soggetti godono dunque delle tutele già previste per i lavoratori

dipendenti: la prima riguarda il compenso, l'altra è di natura contributiva.

Quest'ultima, nell'ipotesi dei lavoratori cosiddetti parasubordinati, si

traduce nell'obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata,

laddove sia dovuta.

Chi appalta deve quindi rispettare i presupposti di legge, anche per evitare

rivendicazioni dai lavoratori impiegati nell'appalto: questi, infatti, possono

proporre azione diretta nei confronti del committente perché risponda in solido

con l'appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, dei trattamenti

retributivi e previdenziali dovuti (sia contributivi e assistenziali, sia

assicurativi).

Il limite temporale di due anni per far valere la responsabilità solidale per

il pagamento dei debiti è un termine di decadenza per l'esercizio dei relativi

diritti, sia per i lavoratori, sia per gli enti previdenziali. Sulle somme per

le quali il committente è chiamato a rispondere in solido, il ministero del

Lavoro (circolare 2/2012) ha precisato che, in seguito alla modifica apportata

dal Dl 5/2012, il regime di solidarietà non si applica alle sanzioni civili.

Per cercare di evitare la corresponsabilità, bisogna adottare tutte le

verifiche possibili sulla regolarità dei soggetti coinvolti nella filiera: ad

esempio, richiedendo il Durc ma anche attraverso altre verifiche formali

(l'iscrizione al registro imprese, il modello di comunicazione preventiva

obbligatoria, e così via). 

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