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consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

Spazio ai Ccnl solo sul fronte retributivo nell'obbligazione solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori

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Il decreto76/2013 (articolo 9) opera una vera e propria compressione dell'autonomia

negoziale sugli appalti, in virtù della quale la legge 92/2012 aveva affidato

ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità di individuare

metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva

degli appalti.

Il Dl 76/2013, infatti, ha limitato il raggio d'azione dei Ccnl, rispetto a

quanto disciplinato dalla riforma del lavoro, che era intervenuta sull'articolo

29 del Dlgs 276/2003 introducendo una «clausola di riserva»: seguendo un

orientamento già espresso dal ministero del Lavoro con la lettera circolare del

22 aprile 2013, le eventuali disposizioni contrattuali potranno disporre la

propria efficacia esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti

ai lavoratori impiegati nell'appalto (o nel subappalto), con l'esclusione di

qualsiasi conseguenza sul regime di solidarietà sui contributi previdenziali e

assicurativi.

In pratica, dall'entrata in vigore del decreto Lavoro, l'obbligazione solidale

tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori può essere inibita

(esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori

impiegati nell'appalto/subappalto) se i contratti collettivi nazionali di

lavoro - sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente più rappresentative del settore - dispongano diversamente,

individuando metodi e procedure di controllo della regolarità degli appalti,

senza poter però incidere sul regime della contribuzione dovuta per il periodo

di esecuzione del contratto.

Peraltro, tenendo conto che spesso le imprese della filiera non applicano lo

stesso contratto collettivo, non è chiaro se il Ccnl che preveda regole ad hoc

debba essere quello applicato dall'appaltante o dall'appaltatore.

Nell'attribuzione ai Ccnl del compito di individuare procedure specifiche di

verifica della regolarità rientra anche la disciplina del coinvolgimento dei

soggetti della filiera per incapienza dei beni di chi esegue l'opera, in caso

di contenzioso nella materia.

In base a quest'ultima disposizione, il debitore solidale (committente imprenditore

o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento

insieme con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, può proporre

un'eccezione con la quale chiede che sia preventivamente escusso il patrimonio

di questi ultimi. In queste ipotesi, sebbene il giudice accerti la

responsabilità solidale, l'azione esecutiva può essere promossa nei confronti

del committente solo dopo che l'esecuzione verso il patrimonio del responsabile

abbia dato esito infruttuoso. Inoltre, la norma conferma una procedura già

esperibile nei casi di responsabilità solidale, che consiste nella possibilità

da parte del committente, chiamato a rispondere al posto del responsabile, di

richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l'azione di regresso.

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