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«Mini-reati», stop alle sanzioni
Approvato dal governo il decreto che prevede una nuova possibilità di archiviazione
Formalmente non è una abdicazione al principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Di certo, però, nei fatti, potrebbe fare avviare all’archiviazione per irrilevanza del fatto un buon numero di procedimenti penali.
Il Consiglio dei ministri che si è protratto fino alla tarda serata di ieri ha varato lo schema di decreto legislativo che, in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 67 del 2014, introduce nel Codice penale una nuova causa di archiviazione quando sono rispettate due condizioni di massima: «la particolare tenuità dell’offesa» e la «non abitualità della condotta»
Assai esteso il perimetro di applicazione della novità perchè vi saranno ricompresi i reati sanzionati fino a cinque anni di detenzione, eventualmente accompagnati da misura pecuniaria, e quelli puniti solo sul piano economico.
Tanto per fare qualche esempio, vi rientrano tutte le contravvenzioni previste dal Codice penale e reati contro il patrimonio come furto semplice, appropriazione indebita e truffa. Ma vi trovano posto, almeno formalmente, anche delitti contro la persona come la lesione personale semplice, la partecipazione a rissa con morte o lesione, l’omicidio colposo semplice, l’omissione di soccorso come pure (ma su queste fattispecie già intervenivano le soglie di rilevanza) numerose ipotesi di reati societari dal falso in bilancio all’impedito controllo alla formazione fittizia del capitale all’aggiotaggio all’ostacolo alla vigilanza pubblica. Non esclusi anche alcuni casi di illecito fallimentare, come la bancarotta semplice e il ricorso abusivo al credito, e tributario (dichiarazione infedele o omessa dichiarazione).
Naturalmente, se l’elenco è assai ampio, lo è altrettanto la discrezionalità dell’autorità giudiziaria che, tenuto conto della genericità delle condizioni, avrà buon gioco soprattutto utilizzando la categoria della limitata gravità dell’offesa per escludere dalla nuova causa di archiviazione fatti che presentano un tasso di gravità almeno apprezzabile. Difficile quindi che l’irrilevanza del fatto possa essere sostenuta per gli illeciti dei “colletti bianchi”.
Certo va tenuto conto che l’obiettivo dichiarato della nuova causa di esclusione da punibilità è quello di evitare che per fatti occasionali e di gravità contenuta sia svolto il processo penale, alleggerendo così il carico giudiziario soprattutto quando il procedimento non è arrivato neppure alla fase dibattimentale.
Lo stesso schema di decreto, chiarito che la causa di non punibilità va dichiarata in ogni fase e grado del procedimento, si sofferma proprio sulla procedura da rispettare nel caso l’archiviazione debba essere decisa dal Gip. Obbligatorio sentire allora sia la persona offesa sia l’indagato che potrebbe comunque avere interesse alla celebrazione del processo per ottenere un’assoluzione con formula piena. Lasciando all’una e all’altro la possibilità di contestare la richiesta di archiviazione presentata dal pm, ma senza lasciare loro, neppure alla parte danneggiata, un potere di veto.
L’accertamento del fatto e la sua responsabilità quando chiuderà la strada al procedimento penale applicando la nuova misura, lascerà però aperta la via, in sede civile, del risarcimento del danno.
Gli esempi dei reati «archiviabili»
SOCIETARIO
False comunicazioni sociali
Aggiotaggio
Infedeltà patrimoniale
Ostacolo alla vigilanza
FALLIMENTARE
Bancarotta semplice
Ricorso abusivo al credito
Mercato di voto
Omessa consegna
TRIBUTARIO
Dichiarazione infedele
Omessa dichiarazione
Sottrazione fraudolenta
Omesse ritenute
PATRIMONIO
Furto
Danneggiamento
Truffa
Appropriazione indebita
PERSONA
Lesione personale
Rissa
Violazione di domicilio
Omissione di soccorso
Settore pubblico
Peculato d’uso
Abuso d’ufficio
Rifiuto d’atti d’ufficio
Indebite erogazioni
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