Background image for section

Professionisti a servizio del trasporto

Background image for section

Legal Tir

consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

Per gli incidenti stradali indennizzi a soglie ridotte

Descrizione immagine
________________________________________________________________________________

Sì alle soglie ridotte per i risarcimenti a chi subisce lesioni lievi in un incidente

stradale. È infatti legittimo calcolare gli indennizzi in base ai valori

indicati dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005),

anziché applicando quelli - più generosi - elaborati dalla giurisprudenza.

Lo ha deciso la Corte costituzionale che, con la sentenza 235 del 16 ottobre

scorso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata da alcuni giudici sull’articolo 139 del Codice delle assicurazioni

private (si veda Il Sole 24 Ore del 17 ottobre).

La decisione

La Consulta ha dovuto valutare se la tabella per la liquidazione del danno alla

persona, contenuta nell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, violasse i

principi della Costituzione che disciplinano la tutela dei diritti primari (la

salute) e l’uguaglianza tra le persone. In particolare, nelle censure

sottoposte al vaglio della Corte, si è sostenuto che la tabella non fosse

legittima perché prevede importi limitati e contenuti per compensare il danno

biologico conseguente a sinistri stradali, mentre i magistrati possono

liquidare diversamente e maggiormente la stessa lesione originata da altra

vicenda.

Ma la Consulta ha ritenuto ammissibile la tabella che, pur comprimendo

parzialmente il diritto risarcitorio di una parte, consente di mantenere in

equilibrio il sistema assicurativo e quindi di avere un «livello accettabile e

sostenibile di premi assicurativi».

Gli effetti

Dopo la decisione della Corte costituzionale, tutti i danni alla persona che

derivano da sinistro stradale, che comportino conseguenze temporanee o

permanenti dall’1% al 9% di danno biologico, dovranno essere risarciti

esclusivamente sulla base e nei limiti della tabella ministeriale emanata in applicazione

dell’articolo 139 del Codice delle assicurazione (da ultimo, aggiornata con il

decreto del ministro dello Sviluppo economico del 20 giugno 2014). Come si vede

negli esempi pubblicati a fianco, che prendono in esame alcuni casi di

microlesioni permanenti, è notevole la differenza economica con gli importi

riconosciuti, per lesioni identiche, dalla tabella elaborata dai giudici del

tribunale di Milano, oggi il principale strumento di riferimento per il

risarcimento del danno alla persona. Ciò sia se si consideri il valore base del

risarcimento riconosciuto dalle tabelle, sia se si aggiunge l’aumento massimo

del danno previsto dai due diversi strumenti di calcolo.

La giustificazione di questo sensibile squilibrio sta, secondo la Consulta,

proprio nella natura dello speciale sistema che regge la disciplina

dell’assicurazione obbligatoria per la Rc auto. Infatti, la vittima di un

incidente stradale (a differenza di quanto avviene per le vittime di altro

fatto illecito) ha la certezza di soddisfare i propri diritti: sia per la

garanzia patrimoniale prestata dalle imprese di assicurazione; sia per la

possibilità di citare in giudizio direttamente la compagnia; sia, infine, per

la tutela del Fondo di garanzia vittime della strada, che interviene quando il

veicolo responsabile non è assicurato, o quando l’autore dell’illecito si dà

alla fuga e resta sconosciuto.

Questo sistema di tutele previsto per le vittime di sinistri stradali ha un

costo sociale rappresentato dall’importo che ogni utente paga in premi assicurativi.

Il calmieramento del costo dei risarcimenti, quindi, svolge la funzione sociale

di contenere la spesa dei cittadini in termini di sostenimento dei premi

assicurativi. Si giustifica così la legittimità di una tabella che limita il

ristoro del danno alla salute, tanto come danno biologico, quanto come danno

morale o sofferenza soggettiva collegata alla lesione.

Per i danni gravi

Elevata così la tabella di liquidazione per le lesioni di lieve entità a

parametro normativo unico e congruo di compensazione del danno alla persona da

sinistro stradale, resta aperta la discussione sulla validità di questo

sistema, nel caso in cui vedesse la luce la tabella delle menomazioni più gravi

(dal 10 al 100% di danno biologico), prevista dall’articolo 138 del Codice

delle assicurazioni ma ancora non emanata. La soluzione data dalla Corte al

bilanciamento degli interessi in gioco (risarcimento del danno alla persona di

lieve entità e sostenibilità economica del costo assicurativo) non appare

predicabile anche nel diverso contesto della compensazione delle menomazioni

gravi e presuppone la necessità, ove riproposta la questione in futuro, di un

nuovo vaglio di costituzionalità. Ma questa sarà, se lo sarà, un’altra storia.

Per tornare a News

____________

Image description
Image description

Disclaimer

Contatti

> Email: info@legaltir.com

> Privacy Policy

Image description

> Piva 01649640339

> Responsabilità per contenuti e link

©  Copyright 2013  Legal Tir - All right Reserved