Background image for section

Professionisti a servizio del trasporto

Background image for section

Legal Tir

consulenza legale specializzata in diritto dei trasporti

Appalti senza responsabilità solidale

Descrizione immagine
________________________________________________________________________________

Il decreto sulle semplificazioni mette la parola fine alla solidarietà tributaria sui

contratti di subappalto, ed alla relativa sanzione gravante sul committente;

questo per effetto dell'abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell'articolo 35

del Dl 223/2006, introdotti dal Dl 83/2012. È una vera e propria

semplificazione, atteso che gli adempimenti richiesti alle imprese erano

piuttosto gravosi, rallentavano i pagamenti (in un periodo e in settori in cui

la liquidità è un miraggio) e non sembravano poter garantire effetti tali da

giustificare le misure introdotte.

Dopo l'alleggerimento introdotto con il decreto del "fare" (articolo

50 Dl 69/2013) consistente nell'eliminazione della responsabilità solidale tra

appaltatore e subappaltatore, nonché della sanzione per il committente, con

riferimento all'Iva relativa alle prestazioni effettuate nel rapporto di

appalto/subappalto, l'articolo 28, comma 1, del decreto semplificazioni,

elimina anche le analoghe previsioni sulle ritenute di lavoro dipendente a cui

sono obbligati l'appaltatore ed il subappaltatore.

Le ritenute sui redditi da lavoro

Quindi l'appaltatore che versa il corrispettivo dovuto al subappaltatore senza

aver prima acquisito la documentazione attestante il regolare versamento

all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per le

prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto, non risponde più, in via

solidale con costui (nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto), delle

somme vantate dall'erario. In maniera corrispondente, il committente che paga

l'appaltatore senza acquisire la prova della regolarità nei versamenti di

ritenute da parte di quest'ultimo e di tutti i subappaltatori, non è più

soggetto, in caso di violazioni, alla sanzione pecuniaria compresa tra 5.000 e

200.000 euro.

Questo "arruolamento forzato" delle imprese in compiti di vigilanza

che non dovrebbero spettare loro, aveva suscitato molte critiche, anche perché

la scarsa chiarezza della norma (si pensi all'ambito oggettivo delle

prestazioni coinvolte) e le difficoltà pratiche di applicazione "facevano

gioco" a chi cercava facili scuse per ritardare i pagamenti

contrattualmente previsti. Inoltre, il ritardo nei versamenti delle ritenute

(superabile entro un termine lungo grazie al ravvedimento operoso) metteva il

soggetto "debole" (subappaltatore) nelle condizioni di non essere

pagato per il lavoro svolto, aggravando così notevolmente la sua situazione

economica e finanziaria.

I rapporti pregressi

Vanno, ora, disciplinati i rapporti pregressi, questione che si propose (senza

che venisse risolta in modo convincente) anche quando, nel giugno del 2013, il

legislatore espunse i versamenti Iva dalla disposizione. Rispetto alla sanzione

per il committente in virtù del principio del favor rei, non potranno essere

comminate penalità (anche) per le violazioni commesse in vigenza della norma.

Più complesso è il caso dell'appaltatore, considerato che questa non è

tecnicamente una sanzione. Letteralmente una verifica futura riguardante il

periodo in cui gli obblighi erano in vigore potrebbe far scattare la

solidarietà, qualora il subappaltatore abbia omesso i versamenti delle ritenute

e l'appaltatore abbia versato i corrispettivi senza richiedere la prova della

loro regolarità. Per concludere in senso contrario, occorrerebbe valorizzare la

natura (evidentemente) sanzionatoria di questa previsione a carico

dell'appaltatore, invocando conseguentemente il favor rei.

La solidarietà retributiva

Va, tuttavia, tenuto ben presente che, nei rapporti di appalto e subappalto,

risulta ancora in vigore la solidarietà retributiva e contributiva tra

committente, appaltatore e subappaltatori, di cui all'articolo 29, comma 2,

Dlgs 276/2003. Anzi, proprio il provvedimento sulle semplificazioni interviene

sul testo di questa norma, specificando, per il committente, l'obbligo di

provvedere (qualora si trovi a pagare perché chiamato in causa) al ruolo di

sostituto d'imposta. La norma prevede un vincolo di solidarietà, in caso di

appalto di opere o servizi, tra committente, appaltatore e ciascuno degli

eventuali subappaltatori in relazione ai trattamenti retributivi (comprese le

quote di Tfr), ai contribuiti previdenziali e ai premi assicurativi dovuti per

il periodo di esecuzione del contratto. Con l'articolo 9, comma 1, del Dl

76/2013, si è chiarito che la disposizione in esame trova applicazione anche in

relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa

nei confronti dei soggetti con contratto di lavoro autonomo e non riguarda i contratti

di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Per tornare a News

____________

Image description
Image description

Disclaimer

Contatti

> Email: info@legaltir.com

> Privacy Policy

Image description

> Piva 01649640339

> Responsabilità per contenuti e link

©  Copyright 2013  Legal Tir - All right Reserved