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L'esterovestizione impone la prova della sede italiana

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Massimo rigore per dimostrare la sede effettiva in Italia di una società estera. E

l'onere della prova grava esclusivamente sull'amministrazione finanziaria. A

stabilirlo è la sentenza 125/03/2013 della Ctp Varese sul ricorso di una

società con sede in Burkina Faso con soci, amministratori e direttore generale,

tutti di nazionalità italiana.

Durante una verifica presso alcune aziende con sede in Italia, la Guardia di

Finanza aveva acquisito vari documenti relativi a una società di diritto

burkinese, operante nel settore del l'import-export. Il Fisco aveva allora

ritenuto che la società estera avesse effettiva sede nel varesotto e aveva

emesso a suo carico avvisi di accertamento dei redditi per le ultime tre

annualità, determinandoli induttivamente, in considerazione del l'omessa

dichiarazione, con liquidazione conseguente di Ires, Irap, sanzioni e

interessi.

Il legale rappresentante della società burkinese e tutti i soci avevano

presentato ricorso, contestando che potesse dirsi dimostrata

l'esterovestizione. In primo luogo avevano lamentato che la notifica degli atti

non era stata eseguita nella sede legale della società, in Burkina Faso,

articolando poi i motivi di merito. Ma la Ctp di Varese ha esaminato subito i

dati utilizzati dall'ufficio per affermare che la sede effettiva della società

sia in Italia; la prova della fittizietà della sede legale avrebbe comunque

reso superflua la notifica presso di essa.

I giudici tributari evidenziano che la società era stata costituita con atto

notarile nello Stato straniero, dove fin dalla fondazione aveva mantenuto la

stessa sede legale; i bilanci certificati erano stati sempre depositati in

Burkina Faso e a quello Stato erano state regolarmente versate le imposte,

senza godere di tassazione agevolata; organi statutari, personale dipendente e

uffici venivano indicati da tutta la documentazione come stanziati nello stesso

luogo.

Per accreditare l'ipotesi delle Entrate non è stato ritenuto sufficiente che

soci, amministratori e dirigenti fossero italiani e che alcuni di essi avessero

con loro documenti relativi all'attività sociale. Alcune fatture e vari

prospetti di pagamento erano stati trovati su una scrivania di un locale dove

lavorava una persona che era anche il legale rappresentante della società

burkinese, mentre ordini di bonifico, promemoria e relazioni di gestione erano

stati trovati in un altro locale utilizzato da un soggetto che rivestiva nella

società il ruolo di direttore generale con funzioni di co-amministrazione.

Queste circostanze, secondo i giudici tributari, non dimostrano univocamente

che la sede amministrativa sia in Italia, ma al più che i responsabili della

gestione portano con sé la documentazione più rilevante, ciascuno nei luoghi

dove svolge un'altra attività lavorativa. Il fatto che vari documenti erano in

possesso dei soci, potrebbe poi essere sintomatico di una dettagliata e

costante informazione sulle scelte di gestione.

L'ufficio accertatore deve inoltre essere in grado di indicare in maniera

univoca quale sia la sede stabile della società in territorio italiano. La Ctp

di Varese segnala che in questa vicenda la documentazione era stata ritrovata

in luoghi diversi e non era ben chiaro in quale di essi sarebbe stata formata e

custodita

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