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Valore doganale senza diritti

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Niente royalties per il calcolo di dazi e Iva se manca un vincolo contrattuale

Le royalties corrisposte dal l'importatore italiano al soggetto che gestisce la

licenza diverso dal produttore non vanno incluse nel valore in dogana qualora

dai contratti stipulati risulti chiaro che il pagamento non è condizione di

vendita. In questo caso si verifica, infatti, un'ipotesi diversa da quella

disciplinata dall'articolo 32 del Codice doganale. A stabilirlo è la sentenza

174/7/2013 della Ctr Lombardia (presidente e relatore Chiaro).

La vicenda trae origine da un accertamento dell'agenzia delle Dogane che ha

recuperato a tassazione dazi e Iva in seguito alla rettifica del valore in

dogana di beni importati da una società italiana attiva nel settore

dell'abbigliamento. Per l'amministrazione finanziaria, il valore in dogana

andava rettificato in quanto non comprendeva le royalties pagate al

licenziatario, soggetto diverso rispetto al produttore. La società italiana ha

impugnato l'accertamento ma la Ctp ha rigettato il ricorso. La Ctr, però,

ribalta l'esito del verdetto in primo grado e annulla l'avviso.

Secondo il collegio d'appello va verificato «il particolare tipo di rapporto

contrattuale» tra l'importatore e il licenziante per comprendere se il

pagamento delle royalties sia «condizione di vendita nel rapporto fra

importatore e produttore». Inoltre va verificata la sussistenza o meno di un

legame tra il pruduttore/venditore dei beni e il licenziante. Dall'analisi

contrattuale, precisano i giudici, risulta che da un lato il pagamento delle

royalties non costituiva una condizione di vendita (anzi l'importatore è libero

di scegliere i propri fornitori) e dall'altro che il venditore estero non era

neppure legato al licenziante (non rivestendo una posizione di controllo sul

venditore, in quanto si è riservato solo la possibilità di fare verifiche sulla

"qualità" dei beni). Per tale ragione le royalties pagate al

licenziante non andavano aggiunte al valore delle merci in dogana.

Una simile «conclusione è poi confermata dal fatto – sottolinea la pronuncia –

che i diritti di licenza vengono corrisposti direttamente alla licenziante,

senza possibilità alcuna per il fabbricante di chiederli in sua sostituzione o

di rifiutare la vendita in caso di omesso pagamento degli stessi diritti».

La determinazione del valore delle merci in dogana rappresenta un elemento

essenziale della dichiarazione doganale, costituendo la base imponibile per

l'applicazione dei diritti doganali (dazio e Iva). La normativa di riferimento

è rappresentata dal Codice doganale comunitario (regolamento 2913/1992 e

relativo regolamento di attuazione) e dal Dpr 633/1972. La prassi più rilevante

invece è la raccolta dei testi approvati dal comitato del Codice doganale,

sezione valore in dogana, e la circolare 20/2012 delle Dogane.

I diritti di licenza si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare

se si riferiscono alle merci da valutare e se costituiscono una condizione di

vendita di tali merci (articolo 32 del Codice doganale comunitario). La

sentenza 174/7/2013 precisa che il caso in esame non rientra nella previsione

dell'articolo 32. Secondo la Commissione regionale occorre rifuggire da

automatismi (l'accertamento è censurato, infatti, anche sotto il profilo della

genericità della motivazione) in quanto il calcolo del valore in dogana delle

merci in importazione necessita sempre di un esame del sottostante contratto di

licenza laddove ci sia o, in sua mancanza, di ogni altro elemento fattuale

utile a definire il rapporto tra le parti.

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