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Per il saldo lavori il documento va sempre chiesto
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Le regole sul Durc sono in continua evoluzione: l'ultimo intervento sulla materia è

avvenuto con il Dl 69/2013 (convertito dalla legge 98/2013).

Sulla validità, è stato previsto che il Durc acquisito ai fini dei contratti

pubblici di lavoro, servizi e forniture abbia una durata di 120 giorni dalla

data del rilascio. Questa disciplina, essendo stata introdotta in sede di

conversione del Dl, è entrata in vigore il 21 agosto scorso ed è applicabile

esclusivamente ai documenti rilasciati a partire da quella data: quelli emessi

prima godono invece di una validità di 90 giorni, così come previsto dal regime

precedente.

Le modifiche introdotte riguardano poi la previsione in base alla quale – dopo

il primo Durc (richiesto dalla Pa ai vincitori di gare d'appalto a conferma

dell'autocertificazione del concorrente) – gli enti non devono richiedere un

altro documento di regolarità contributiva, dopo la stipula del contratto, ma

solo al verificarsi, concretamente, delle ipotesi di pagamento degli stati di

avanzamento lavori e per il certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di

verifica di conformità.

In sostanza, viene così meno l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire

diversi Durc in occasione di ogni stato di avanzamento lavori ma si realizzano

tre distinte fattispecie, in relazione alle fasi del contratto pubblico.

In base alla prima, il Durc per la verifica della dichiarazione sostitutiva

sulla regolarità contributiva previsto dall'articolo 38 del Codice dei

contratti (Dlgs 163/2006) e quello previsto per l'aggiudicazione e la stipula

del contratto, ha validità di 120 giorni, con decorrenza dalla data di verifica

della dichiarazione sostitutiva, indicata nel documento.

La seconda casistica si riferisce invece alle fasi successive alla stipula del

contratto: pagamento di fatture o stati di avanzamento lavori (Sal),

certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione o verifica di

conformità, attestazione di regolare esecuzione.

In questi casi, il Durc è richiesto solo per lo stato di avanzamento lavori e

il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferma restando la validità

per ogni documento, confermata a 120 giorni.

Nell'ultima fase, quella del pagamento del saldo finale, bisogna sempre

acquisire un nuovo Durc, poiché non è prevista l'estensione di validità dei

documenti richiesti nelle fasi precedenti, anche se non ancora scaduti.

L'articolo 31, comma 3, del Dl 69/2013 ha ribadito quanto già previsto dal

regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici:

nell'ipotesi in cui il Durc segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno

o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni sono

tenute a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inottemperanza, versando quanto dovuto dall'appaltatore o dal

subappaltatore direttamente all'Inps, all'Inail o alla Cassa edile.

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