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Trasferimento oltrefrontiera con effetti differenziati

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 Il presupposto per l'applicazione della sospensione della tassazione in uscita

prevista dall'articolo 166 del Tuir è il trasferimento di sede che comporti

congiuntamente la perdita della residenza fiscale secondo i criteri

dell'articolo 73, comma 3, sempre del testo unico. Ma i due eventi non sono

temporalmente coincidenti e ciò determina complessità applicative che la

circolare 5 dell'Assonime contribuisce a chiarire.

Le regole base

Nel nostro ordinamento una società di capitali si considera residente se per la

maggior parte del periodo di imposta ha la sede legale o la sede

dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Ne

deriva una dissociazione tra ciò che accade civilisticamente e ciò che si

verifica dal punto di vista fiscale: quando il trasferimento di sede è

effettuato nella seconda metà del periodo di imposta, a partire dalla data di

efficacia giuridica dello stesso e fino alla fine del periodo di imposta si

configura una stabile organizzazione ai soli fini civilistici, e non agli

effetti fiscali, perché la società si considera residente fino al termine del

periodo di imposta.

Specularmente, quando il trasferimento di sede avviene nella prima metà del

periodo di imposta, si configura una stabile organizzazione italiana del soggetto

che si trasferisce, ai soli fini fiscali, dall'inizio del periodo d'imposta

fino alla data di efficacia giuridica del trasferimento. Si tratta di una

stabile organizzazione che non va confusa con quella che eventualmente permane

in Italia dopo la data di efficacia giuridica del trasferimento di sede: la

prima precede il trasferimento di sede ed è appellata in dottrina stabile

organizzazione "iniziale" per distinguerla dalla seconda che segue

tale trasferimento ed è denominata stabile organizzazione "finale".

La configurazione di una stabile organizzazione "iniziale" solo

fiscale determina, secondo l'Assonime, «una fattispecie a formazione

progressiva, in cui all'inizio dell'anno deve assumersi che ci sia stato il

realizzo dei beni estranei alla sede che resta in Italia fino al suo

trasferimento e con lo spostamento della sede si verifichi il realizzo anche

degli altri beni spostati all'estero a seguito appunto del trasferimento di

sede». Su entrambi i fenomeni di realizzo delle plusvalenze interviene il

regime di sospensione della tassazione previsto dal decreto ministeriale 2

agosto 2013.

Esemplificando, se il trasferimento della residenza è effettuato il 20 febbraio

2014 (prima parte del periodo di imposta) la società si considera non residente

in Italia dal 1° gennaio 2014. Se l'impresa ha beni che non sono collegati alla

sede che viene trasferita a febbraio (per esempio, beni all'estero), la

plusvalenza relativa a tali beni va determinata alla data del 1° gennaio 2014 e

concorrerà alla formazione del reddito della società trasferita relativo al

2013 (ultimo periodo di residenza in Italia). Le plusvalenze relative ai beni

che restano attribuiti alla sede in Italia concorreranno alla formazione del

reddito nel momento in cui vi è il trasferimento materiale della sede, ad

eccezione dei beni che sono lasciati in Italia in una stabile organizzazione

"finale". In sostanza, tali plusvalenze concorrono alla formazione

del reddito del periodo in cui avviene il trasferimento giuridico della sede,

unitamente ai redditi maturati dalla stabile organizzazione

"iniziale" che si configura dal 1° gennaio al 20 febbraio 2014.

La stabile organizzazione

La distinzione tra stabile organizzazione "iniziale" e stabile

organizzazione "finale" non si pone in ipotesi di trasferimento di

sede effettuato nella seconda metà del periodo di imposta.

Se, ad esempio, il trasferimento avviene il 31 luglio 2014, l'impresa è

residente fiscale in Italia per tutto il 2014 e diverrà non residente dal 1°

gennaio 2015; la plusvalenza da exit dovrà essere determinata in base ai valori

spostati oltre confine, come individuati al 1° gennaio 2015, e dovrà concorrere

alla formazione del reddito dell'ultimo periodo di residenza chiuso il 31

dicembre 2014.

Dalla ricostruzione teorica elaborata da Assonime è palese che la disciplina

interna concernente la residenza fiscale (articoli 2, 5 e 73 del Tuir)

determini oggettive complessità che nel caso dell'applicazione della exit tax

"esplodono" in tutta la loro evidenza, alimentando ipotesi di doppia

tassazione o doppia esenzione da evitare mediante le regole delle convenzioni,

in conseguenza del fatto che la gran parte degli altri paesi prevedono che la

residenza si acquisiti o si perda nell'istante in cui avviene il trasferimento

giuridico nel territorio dello Stato o fuori di esso (cosiddetto split year),

diversamente dalla nostra legislazione che dà rilievo all'elemento temporale

della maggior parte del periodo di imposta. Una revisione della disciplina

interna gioverebbe certamente al sistema

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