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Le ultime modifiche confermano il regime sulle
ritenute e lo estendono agli autonomi

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Novità in chiaroscuro per le regole sulla responsabilità solidale negli appalti, il

vincolo che obbliga l'appaltatore e il subappaltatore (e sul piano degli

obblighi lavoristici anche il committente imprenditore), negli appalti di opere

o di servizi, a rispondere in solido dei versamenti dovuti sul piano fiscale e

contributivo: è l'effetto delle novità introdotte dai recenti provvedimenti

legislativi, i decreti legge 69/2013 del 22 giugno (convertito dalla legge

98/2013) e 76/2013 (convertito dalla legge 99/2013).

Da un lato, infatti, l'articolo 50 del Dl 69 (il decreto del fare), ha

modificato il Dl 223/2006 (articolo 35, comma 28) , semplificando il regime

della responsabilità solidale in campo fiscale, con la cancellazione parziale

della solidarietà per quanto riguarda l'Iva a carico del subappaltatore e

dell'appaltatore.

Dall'altro, invece, il Dl 76/2013 ha incluso nel vincolo solidaristico i

lavoratori autonomi e ha limitato il potere regolatorio affidato dalla legge

92/2012 ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Restando in campo fiscale, dal 22 giugno 2013 è previsto che, in caso di

appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponda in solido con il

subappaltatore – nei limiti dell'ammontare del corrispettivo – del versamento

all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute, ma

non più del versamento dell'Iva.

La "facilitazione", sebbene abbia in parte ristretto i confini della

responsabilità, non ha però cambiato il sistema dei controlli disposto dal Dl

83/2012 (convertito dalla legge 134/2012), con le misure previste dall'articolo

35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del Dl 223/2006. I soggetti coinvolti nella

filiera degli appalti devono quindi continuare ad attenersi al sistema di verifica

già in vigore, mettendo in piedi tutti i rimedi a loro disposizione.

La normativa sulla solidarietà passiva tributaria negli appalti e subappalti è

entrata in vigore il 12 agosto 2012, coinvolgendo i soggetti che avevano

sottoscritto o rinnovato un contratto di appalto a partire da quella data, in

aggiunta alla solidarietà retributiva e contributiva prevista dall'articolo 29

della legge Biagi.

Il Dl 223/2006 prevede un diverso grado di responsabilità e di rischio

economico rispettivamente per committente e appaltatore nei confronti del

subappaltatore. Nel quadro attuale, l'appaltatore si trova nella posizione di

coobbligato in solido con il subappaltatore – che è il debitore principale –

per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente dovute da quest'ultimo, in

relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto e

nel limite del corrispettivo dovuto, che non può quindi eccedere l'importo che

l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore.

Il committente, dal canto suo, pur non essendo chiamato a rispondere per il

debito erariale, deve pagare il corrispettivo all'appaltatore solo dopo aver

verificato che gli adempimenti degli obblighi tributari già scaduti, relativi

al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente a carico

dall'intera filiera dell'appalto, sono stati eseguiti correttamente. Nel caso

in cui questi paghi il compenso senza aver prima controllato la regolarità dei

versamenti, è soggetto a una sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro.

Ma come devono procedere appaltatore e committente per verificare il puntuale

pagamento degli obblighi tributari? Senza dimenticare i risvolti nell'alveo

lavoristico, entrambi devono farsi rilasciare un'asseverazione predisposta dai

soggetti abilitati, che attesti il corretto versamento delle ritenute fiscali

inerenti il lavoro dipendente. In alternativa, l'agenzia delle Entrate ritiene

valida anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (circolare

40/E/2012), resa in base al Dpr 445/2000, con cui l'appaltatore-subappaltatore

attesta l'effettivo adempimento dei versamenti.

La circolare 2/E/2013 ha precisato che – in caso di più contratti tra le stesse

parti – la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e può essere

fornita anche con cadenza periodica, purché, al momento del pagamento, si

attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute.

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