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Debiti suicontributi e crediti verso la Pa: Durc rilasciabile

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Le aziende che hanno dei debiti nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi

nonché verso le Casse edili ma, contemporaneamente, vantano crediti nei

riguardi delle pubbliche amministrazioni, possono ottenere il Durc. Lo

chiarisce il ministero del Lavoro con la circolare 40 diffusa ieri. Nel

documento vengono forniti i primi chiarimenti in merito alla disciplina

contenuta nel decreto ministeriale del 13 marzo scorso. Si tratta delle

disposizioni attuative delle previsioni contenute nel comma 5 dell'articolo

13-bis del Dl 52/2012 (convertito dalla legge 94/2012).

La norma regolamenta il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità

contributiva) in presenza di crediti certificati certi, liquidi ed esigibili

vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari

agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di una stessa

impresa.

La chiave

Dunque la certificazione dell'esistenza del credito verso la pubblica

amministrazione è la chiave che apre la porta al Durc. Quella regolamentata dal

Dm del 13 marzo 2013 (oggetto della circolare in commento) è una procedura

speciale secondo cui le aziende possono ottenere la regolarità contributiva

anche se, in realtà, presentano una posizione debitoria aperta, non avendo

provveduto regolarmente al versamento dei contributi e/o dei premi

assicurativi.

Va da sé che il particolare "salvacondotto" può operare solo qualora

i crediti dell'impresa certificati verso la pubblica amministrazione siano di

importo almeno pari alle somme non versate dalla stessa impresa agli Istituti

e/o alle Casse.

Le due procedure

Il meccanismo è semplice se a chiedere il Durc è lo stesso soggetto che, poi,

potrà avvalersene. Quando – al contrario – la regolarità contributiva viene

richiesta d'ufficio, l'azienda dovrà dichiarare l'esistenza del credito,

indicando la data di rilascio della certificazione, il numero di protocollo,

l'importo del credito stesso e l'amministrazione che ha rilasciato la relativa

certificazione. Dovrà, inoltre, fornire un codice che permetta, a tutti coloro

che ne hanno interesse, di verificare l'esistenza della certificazione,

attraverso la cosiddetta piattaforma informatica.

Quest'ultima è un archivio a cui accedono gli Istituti previdenziali e le Casse

edili per verificare l'esistenza del credito. Dalla piattaforma si può stampare

un documento con gli estremi del credito certificato con possibilità di

verificare la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e

dell'emissione del Durc.

Il regime transitorio

In attesa che tutto il procedimento vada a regime, il ministero ricorda che la

verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla

piattaforma informatica trasmesse via Pec o direttamente esibite; in tal caso,

il tutto soggiace alla responsabilità anche penale del soggetto titolare del

credito certificato.

Pur trattandosi di una procedura speciale di rilascio del Durc, il ministero

afferma che il suo termine di validità resta fissato in 120 giorni dalla data

del rilascio. Il documento di regolarità che verrà emesso riporterà la dicitura

«ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012», unitamente alle altre informazioni

identificative del credito.

Nel documento, i tecnici ministeriali ricordano – tra l'altro – che il credito

certificato può essere ceduto o se ne può richiedere un'anticipazione ma solo

se è stato estinto il debito indicato sul Durc. In tal caso, dovrà essere

prodotto un ulteriore documento di regolarità contributiva aggiornato, alla

banca o all'intermediario finanziario

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