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Il nuovo DURC dopo la conversione del Decreto Lavoro

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 114

del 19 maggio 2014, la Legge di conversione n. 78 del 16 maggio 2014 del D.L. n. 34/2014 (c.d. Decreto Lavoro)

introduce in via definitiva nel nostro ordinamento la c.d. smaterializzazione

del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Il provvedimento si

inquadra nel più ampio disegno di semplificazione degli adempimenti delle

imprese e delle disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione

che l’attuale Governo ha varato nel mese di marzo.

In particolare l’art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito senza modifiche dalla Legge n. 78/2014, prevede il superamento

dell’attuale sistema connesso al rilascio del DURC, che ha obbligato lungamente

le imprese a ripetuti adempimenti burocratici, da tempo terreno di forti

critiche e tentativi di riforma. Con l’entrata in vigore della disposizione in

commento, chiunque vi abbia interesse - dunque anche la stessa impresa -, può

verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la

regolarità contributiva sia nei confronti dell’INPS che dell’INAIL; a queste si

aggiunge anche la verifica in tempo reale della regolarità contributiva nei

confronti delle Casse edili, per quelle imprese tenute ad applicare i contratti

del settore dell’edilizia.

Si tratta indubbiamente di un mutamento importante,

quasi una sorta di rivoluzione copernicana: l’impresa, infatti, non è più

tenuta ad alcun adempimento e il DURC si trasforma da documento materiale in una

risultanza informatizzata La validità degli esiti dell’interrogazione è fissata

in 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il

Documento Unico di Regolarità Contributiva, ovunque previsto. Al riguardo la

norma contenuta nel secondo comma dell’art. 4 della L. n. 78/2014, prevede che le ipotesi di

esclusione siano determinate con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanza da

emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Nel corpo della disposizione si precisa che il decreto

è ispirato ai seguenti criteri:

a) la verifica della regolarità in

tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo

mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia

scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e

comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa. Si tratta

di una boccata d’ossigeno per le imprese che usufruiranno quindi di un periodo

franco, in quanto i pagamenti che saranno presi in considerazione saranno

quelli scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese precedente a quello in

cui si effettua la verifica;

b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli Enti che,

anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento

reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da

verificare;

c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono

individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed

in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla

regolarità.

Come si può apprezzare, il legislatore interviene in

modalità dettagliata e specifica sulle ipotesi applicative derivanti dalla

smaterializzazione del DURC. Con il comma 3 dell’art. 4 della Legge di

conversione, si precisa che l’interrogazione eseguita nelle forma telematica

assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine

generale di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma finale dell’articolo 4 prevede, in piena conformità alle ipotesi di

massima economicità dell’azione pubblica, che l’attuazione di quanto previsto

per la smaterializzazione del DURC sia realizzata senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

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