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La privacy allarga la rete della «231»

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Anche i delitti sulla privacy, la frode informatica con sostituzione dell'identità

digitale e l'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito sono

entrati a far parte del catalogo dei reati contemplati dal Dlgs 231, come

previsto dal Dl 93 del 14 agosto 2013 (il decreto che contiene le norme sulla

violenza di genere, ora all'esame della Camera per la conversione in legge).

Ma se l'introduzione dei reati di frode informatica e di contraffazione di

carte di credito potrebbe non avere conseguenze operative importanti per le

aziende, i delitti sulla privacy saranno di grande impatto, soprattutto per la

configurazione della responsabilità per l'illecito trattamento dei dati.

Gli ingressi più recenti

L'inosservanza di specifici provvedimenti del Garante della privacy o la

mancata acquisizione del consenso per il trattamento dei dati per fini di

marketing, o ancora la conservazione delle riprese di videosorveglianza per

periodi superiori a 7 giorni sono solo alcuni esempi delle violazioni

potenzialmente in grado di interessare l'intera platea delle società

commerciali.

A evidenziare questa circostanza è stata proprio la Corte di cassazione, con la

relazione III/01/2013 del 22 agosto scorso. Con l'articolo 9 del Dl 93/2013,

infatti, è stata introdotta una nuova aggravante a effetto speciale del delitto

di frode informatica (640-ter del Codice penale) nel caso in cui il fatto venga

commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più

soggetti. La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e una multa da 600

a 3mila euro. Scopo normativo, secondo la Cassazione, è ampliare la tutela

dell'identità digitale per aumentare la fiducia dei cittadini nei servizi

online e arginare le frodi con furto di identità.

La stessa norma ha poi inserito nel reato di frode informatica, aggravato dalla

sostituzione dell'identità digitale, l'indebito utilizzo, falsificazione,

alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55

comma 9 del Dlgs 231/2007), e i delitti (ma non le contravvenzioni) sulla

violazione della privacy previsti dal Dlgs 196/2003 – e cioè le fattispecie di

trattamento illecito dei dati, di falsità nelle dichiarazioni-notificazioni al

Garante e di inosservanza dei provvedimenti del Garante – nel catalogo dei

reati che fanno scattare la responsabilità degli enti a norma del Dlgs

231/2001.

Le conseguenze

Tutte le imprese che hanno già adottato modelli organizzativi in base al

decreto 231 e quelle che, in futuro, intendono predisporre i modelli, devono

ora prevedere le misure organizzative e di prevenzione per questi nuovi

delitti.

In assenza dei modelli preventivi o anche in presenza di modelli inadeguati o

non aggiornati, se i vertici dell'impresa dovessero commettere uno dei delitti

previsti in materia di privacy, la società sarà soggetta a una sanzione da 100

a 500 quote. Considerato che una quota singola può variare da un minimo di 258

fino a un massimo di 1.549 euro, la sanzione minima potrà oscillare tra 25.800

e 154.900 euro, mentre quella massima tra 129.000 e 774.500 euro.

Infine, bisogna ricordare che nell'arco di 11 anni si sono susseguite ripetute

integrazioni, che hanno di gran lunga ampliato il catalogo delle violazioni

penali rilevanti.

In particolare, qualche mese fa era stato aggiunto l'irregolare impiego di

cittadini extracomunitari, mentre, nel 2011 era stata la volta di una serie di

reati ambientali. Nel 2009 invece sono arrivati i reati di criminalità

organizzata, i delitti contro l'industria e il commercio; i reati legati alla

violazione del diritto d'autore, e l'induzione a non rendere dichiarazioni

mendaci all'autorità giudiziaria.

Nel 2007 con le violazioni penali in materia di sicurezza sui posti di lavoro

si è verificata la vera svolta, perché questi reati interessano l'intero mondo

imprenditoriale. Inoltre, senza un modello organizzativo aggiornato, la società

risponderà penalmente quando una delle persone che riveste funzioni di

rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo dell'ente,

ovvero un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza, materialmente dà

o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di

pubblico servizio. In caso di accertata responsabilità della società, questa

può essere condannata a una sanzione pecuniaria fino a 1,2 milioni circa).

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