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Non di rado,

in prossimità del termine ultimo per il versamento Iva, si assiste al cambio di

amministratore della società. Ciò in molti casi perchè, nella consapevolezza

della possibile commissione del reato tributario, si decide di intestare la

rappresentanza dell’impresa (e con essa la responsabilità) ad un nuovo

amministratore (generalmente una “testa di legno” accondiscendente).

Si può ancora verificare che la società nel frattempo sia soggetta a procedure

di liquidazione, di ristrutturazione, pre-fallimentari o fallimentari e che

quindi, comunque, la rappresentanza di diritto della società passi ad un nuovo

soggetto (curatore, liquidatore, commissario).

In tutte queste ipotesi è interessante capire se sia responsabile del reato di

omesso versamento dell’Iva, successivamente consumato, il vecchio o il nuovo

rappresentante.

La Corte di Cassazione ha affermato (sentenza 12268/13) che non può ritenersi

estraneo al reato colui che rappresentava la società nel periodo antecedente

alla scadenza del termine per il versamento, poichè la sua condotta potrebbe

aver fornito un contributo causale alla commissione del fatto, creando

materialmente i presupposti per il successivo omesso versamento. Infatti, le

somme incassate a titolo di Iva, sono destinate ad essere versate all’Erario e

non sono nella libera disponibilità del contribuente che dovrebbe, invece,

accantonarle, se non provvede al versamento periodico mensile o trimestrale.

Di avviso parzialmente diverso appare la sentenza 12248/14, secondo cui l’ex

amministratore può essere condannato per omesso versamento dell’Iva, solo con

la prova che si è dimesso proprio per non saldare il debito col Fisco. Per il

soggetto non più formalmente in condizioni di poter adempiere, bisogna

accertare l’esistenza di specifici elementi probatori, da cui desumere che la

pregressa gestione fosse stata volta all’evasione dell’Iva e che a tale scopo

fossero destinati i mancati accantonamenti dell’imposta.

Per quanto riguarda, invece, la posizione del nuovo amministratore, subentrato

proprio in prossimità della scadenza, esso sarà sempre responsabile penalmente.

Infatti, l’assunzione della carica di amministratore comporta, per comune

esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime

dichiarazioni dei redditi. Ove ciò non avvenga, è evidente che colui che

subentri nelle quote e assuma la carica, si espone volontariamente a tutte le

conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

Si ricorda, altresì, che in caso di imputazione per il reato di omesso

versamento Iva, il soggetto potrà difendersi dimostrando che l’impresa versi in

un grave stato di crisi. È infatti ormai piuttosto diffuso – pur essendo non

univoco – sia nella giurisprudenza di merito, sia di legittimità, il principio

per cui la crisi dell’impresa, se effettivamente dimostrata, è idonea a

scriminare il reato di omesso versamento dell’Iva (Cassazione, sentenze

2614/14, 14953/14 e 27676/14).

È chiaro, infatti, che la comprovata situazione di difficoltà economica escluda

l’elemento psicologico del reato (ovvero il dolo, coscienza e volontà di non

versare l’imposta) richiesto ai fini dell’integrazione di tale illecito penale.

Evidentemente, però, occorre provare l’effettivo stato di difficoltà e non

strumentalizzare la crisi solo al fine di evitare il reato.

Inoltre, la crisi economica e la conseguente carenza di liquidità, possono

valere come scriminanti solo se sono determinate da eventi eccezionali e

imprevedibili e risultano di dimensioni rilevanti.

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