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Multe
prese all’estero: modalità e condizioni nei
diversi
paesi europei.
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I paesi
dell’Unione Europea si dividono in tre categorie:
quelli
firmatari della Convenzione Europea di Strasburgo in materia di
scambio
dati e
notifiche amministrative, quelli firmatari con l’Italia degli
accordi
bilaterali
di polizia e quelli che non hanno firmato nulla, con i quali
non
intercorre
alcun obbligo giuridico se non una labile prassi di
informale
collaborazione
reciproca. Agli italiani che prendono la multa all’estero
si
applicano le
vecchie regole, in attesa della legge di recepimento
della
direttiva
europea - la cosidetta “multe
senza
frontiere” che semplifica le visure delle targhe straniere trammite
il
sistema
Eucaris e il recapito delle multe ai trasgressori residente in un
altro
paese UE (ma
solo per alcune violazioni del Codice della strada) che giace
in
attesa di
approvazione al senato.
Per ottenere
i dati dell’intestatario della targa
italiana, se
il paese in questione ha
sottoscritto
la Convenzione Europea di Strasburgo del 1978 sullo scambio
dati
in materia
amministrativa, è sufficiente che si rivolga al centro di
contatto
nazionale
“italiano”, il Ministero degli Affari Esteri, tramite le
nostre
ambiasciate
all’estero. Se invece la violazione viene commessa in un paese
con
cui l’Italia
ha stretto accordi bilaterali (Francia, Svizzera, Austria,
Slovenia
e San
Marino) ci si può rivolgere alla polizia italiana presso gli
appositi
centri di
cooperazione.
Se invece
l’automobilista italiano ha commesso l’infrazione
in un paese
che non aderisce alla Convenzione di Strasburgo nè ha un
accordo
bilaterale
con l’Italia, e sono la maggioranza dei paesi dell’Unione
Europea,
le autorità
possono ricorrere ad una richiesta di cortesia alle
autorità
italiane.
Le multe
prese all’estero che vengono recapitate a
casa sono
quasi sempre violazioni quali autovelox, divieti di sosta,
accessi
nei centri
storici, pedaggi autostradali non pagati, e comunque sono quelle
non
contestate
subito. Nella maggior parte dei paesi stranieri gli
stranieri
fermati
devono pagare le multe subito, pena il ritiro dei documenti o
il
sequestro
del veicolo; si salvano i trasgressori che visitano Croazia,
Svezia, Irlanda
e Portogallo
(solo se la pattuglia in questo ultimo caso non è dotata di
Pos).
Una volta
ottenuto i dati dell’automobilista
italiano,
l’autorità straniera dovrà redigere il verbale e notificarlo,
ed
anche qui
bisogna differenziare se il paese ha aderito o meno alla
Convenzione
di
Strasburgo. Se lo stato in questione è firmatario della Convenzione
Europea
di
Strasburgo in materia di notifiche transfrontaliere degli
atti
amministrativi
firmata nel 1977, ricorrerà quasi sicuramente alla facoltà
dell’articolo
11, e
recapiterà il proprio verbale per posta ordinaria direttamente
al
domicilio
del trasgressore italiano. Stessa facoltà prevista da tutti
gli
acoordi
bilaterali italiani. Le notifiche avvengono secondo le regole in
vigore
nel paese
straniero in cui è commessa la violazione (in tal caso la
multa
arriverà
nella lingua sconosciuta al destinatario, comuqne rispettando la
norma
dell’articolo
11 della Convenzione di Strasburgo). Mancano però gli accordi
per
il
riconoscimento di nortifiche di atti amministrativi tra l’Italia e
paesi
come
Romania, Bulgaria, Slovacchia, Regno Unito, Danimarca, Norvegia,
Olanda,
Polonia,
Repubblica Ceca, Ungheria e diversi altri, che rende di fatto
non
riconosciute
dall’Italia le multe in partenza da quesi paesi.
Se però a
questo punto l’automobilista sanzionato
vuole
pagare, non è detto che riesca nel suo intento, non esistendo
infatti un
accordo
sulla riscossione transfrontaliera delle sanzioni. L’italiano
potrebbe
sentirsi
dire che deve andare a pagare nel paese dove è stata commessa
la
violazione;
ma se in tal caso l’italiano volesse non pagare le autorità
non
avrebbero
alcuno strumento di carattere trasnfrontaliero, ma redigono una
sorta
di black
list dei debitori stranieri, e la estraggono al momento in cui
l’italiano
si presenta
nuovamente alla frontiera di
quel paese o
se viene fermato dalla polizia locale. In tal caso
dovrà
pagare le
multe non pagate oltre a
penali
elevatissime; infatti la minaccia di non poter tornare
(almeno
per cinque
anni) nel paese straniero in cui l’automobilista è stato multato,
si
è rivelato
lo strumento più formidabile per spingere i trasgressori stranieri
a
pagare.
Soprattutto per stati a forte transito come Austria, Ungheria
e
Slovenia,
anche se alcuni stati, compresa l’Italia, non sono
attrezzati
informaticamente
e normativamente per esigere il pagamento di vecchie
multe
dall
straniero di ritorno.
La Svizzera
invece è un caso a parte, infatti
rimedia la
mancanza di cooperazione internazionale in materia di riscossione
di
multe
all’estero trasformando il trasgressore che non paga le multe in
imputato
ed emettendo
un mandato di arresto.
Se le multe
vengono contestate immediatamente,
possono
essere pagate direttamente all’agente oppure entro le 48 ore
successive
presso
l’ufficio di Polizia. Per le multe non contestate subito (come gli
autovelox)
arriva al
domicilio italiano del trasgressore il verbale con il bollettino.
Se il
trasgressore
non paga il bollettino, arriverà presso il domicilio
un’ordinanza
che
trasforma la multa in giorni di arresto. Il trasgressore avrà la
facoltà di
scegliere
tra pagare oppure subire l’arresto. Le sanzioni
amministrative
svizzere si
dividono in tre fasce: lieve, medio-grave e grave. Violazioni
lievi
sono
tamponamenti, guida con alcool tra 0,50 e 0,79 g/l, se non in corso
con
altre
infrazioni e superamento in autostrada del limite di velocità di
non
oltre 30
km/h. Violazioni medio-gravi sono mancato rispetto dello
stop,
superamenti
del limite in autostrada di oltre 30 km/h ma non oltre i 34
km/h,
guida con lo
stesso tasso alcolimetrico della fascia lieve, ma in concorso con
altre
infrazioni.
Invece infrazioni gravi possono essere la perdita di controllo
del
veicolo con
conseguente incidente, sorpasso in curva, su dossi ed ovunque
non
ci sia
visibilità, guida sotto l’effetto
di alcool
(oltre 0,8 g/l) e droga ma in stato di inettitudine per malattia
o
stanchezza,
fuga dopo incidente e guida con patente revocata.
Alcune
sanzioni invece sono penali fin da subito,
come il
reato di pirateria stradale, eccessi di velocità oltre 80 km/h
in
autostrada,
di oltre 60 km/h su strade extraurbane e di oltre 50 km/h
nei
centri
urbani. Può diventare penale oltretutto la ripetizione di
violazioni
gravi
nell’arco del biennio. In Scivvera esiste infatti un registro unico
“Admas”
che tiene in
archivio tutte le sanzioni commesse nei due anni
antecedenti.
Il mandato
d’arresto contro il trasgressore italiano
vale
solamente in Svizzera dopo che è operativo il sistema Ripol,
infatti l’automobilista
italiano che
torna in Svizzera può essere facilmente individuato grazie a
questo
sistema.
L’unico modo di uscire da questo mandato è la prescrizione, che
in
Svizzera
scatta dopo 3 anni dalla data di condanna.
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